I compiti del responsabile anticorruzione in riferimento agli obblighi in capo alla PA di adempiere alle misure anticorruzione
Premessa e quadro normativo di riferimento
Il legislatore italiano ha disciplinato la materia relativa alla prevenzione ed alla repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.
L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta.
L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. (13)
Il Parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
“Il Responsabile anticorruzione di una Regione non deve limitarsi ad affermare che non rientrano tra i suoi compiti le verifiche sul mancato riscontro di richieste formulate nei confronti di Uffici regionali. Deve invece attivarsi – anche in raccordo con il referente del Dipartimento/Ufficio dell’amministrazione regionale competente – nel valutare il mancato adempimento delle misure generali previste nel Piao dell’amministrazione”.
È quanto ha chiarito Anac con un recente parere, nel quale si specifica che, in tali casi, al Responsabile anticorruzione spetta approfondire, con il supporto dell’Ufficio competente, cosa abbia determinato l’inosservanza dei termini, raccogliendo eventuali proposte utili ad assicurare in futuro il regolare svolgimento dei procedimenti.
Il responsabile Rpct, pertanto è chiamato a valutare il mancato adempimento delle misure anticorruzione
Il Responsabile anticorruzione (Rpct) di una Regione non deve limitarsi ad affermare che non rientrano tra i suoi compiti le verifiche sul mancato riscontro di richieste formulate nei confronti di Uffici regionali. Deve invece attivarsi – anche in raccordo con il referente del Dipartimento/Ufficio dell’amministrazione regionale competente – nel valutare il mancato adempimento delle misure generali previste nel Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) dell’amministrazione, tra i quali figura il monitoraggio dei termini procedimentali dei medesimi Uffici regionali. È tenuto, inoltre, a segnalare all’Organo di indirizzo e all’Oiv (Organismo indipendente di valutazione ) le disfunzioni inerenti all’attuazione della misura, con particolare riferimento ai motivi che hanno determinato il ritardo e, se del caso, indicare agli Uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Deve, poi, rendicontare i risultati dell’attività svolta, nell’ambito della sua Relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale, esponendo le eventuali criticità rilevate nell’attuazione della misura, nonché le iniziative assunte o programmate, per i casi di inosservanza dei termini, ai fini della relativa risoluzione.
È quanto ha chiarito Anac con il citato Parere nel quale si specifica che, in tali casi, al Responsabile anticorruzione spetta approfondire, con il supporto dell’Ufficio competente, cosa abbia determinato l’inosservanza dei termini, raccogliendo eventuali proposte utili ad assicurare in futuro il regolare svolgimento dei procedimenti. Gli esiti delle valutazioni svolte, poi, dovranno essere riferiti all’Organo d’indirizzo dell’Ente e all’Oiv per l’assunzione delle iniziative ritenute più opportune.Tra i compiti attribuiti a un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), pertanto, non c’è quello di un espresso dovere di intervento per far cessare l’eventuale inerzia di un Ufficio responsabile di un procedimento, ma tale ritardo rappresenta comunque una criticità da rilevare necessariamente in occasione del monitoraggio dei tempi procedimentali.L’approfondimento – che ha dato modo di fornire indicazioni puntuali sul ruolo del Rpct alla luce della normativa in materia e degli atti già adottati dall’Autorità – nasce da una richiesta di chiarimenti sollevata da parte sindacale e volta in particolare a comprendere quali siano le competenze di un Responsabile anticorruzione di un ente regionale nei casi di mancato riscontro a richieste formulate nei confronti di Uffici dell’amministrazione. Il caso di specie ha riguardato una grande Regione del Sud Italia (nella quale non è presente la figura del Difensore civico) e, in particolare, l’iter di sottoscrizione dell’accordo integrativo regionale per la specialistica ambulatoriale interna. Il parere ricorda che i compiti di vigilanza e controllo del Rpct all’interno di un’amministrazione devono restare connessi all’obiettivo principale assegnato a tale figura, ossia quello della predisposizione, e verifica dell’attuazione e idoneità, del sistema di contrasto all’insorgenza dei fenomeni corruttivi, delineato dal Ptpct (Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza) o Sezione anticorruzione e trasparenza del Piao, e dalle relative misure di contenimento del rischio, ivi compreso l’obbligatorio monitoraggio dei tempi procedimentali, i cui risultati devono essere peraltro consultabili online e legati all’eliminazione di eventuali anomalie.