L’adeguamento nazionale all’AI Act: poteri delle Autorità, spazi di sperimentazione e tutela del lavoratore nel decreto legislativo 179/2026 — una lettura per DPO e giuristi d’impresa

Abstract

Con il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 234 dell’8 ottobre 2026, l’ordinamento italiano completa il primo tassello sostanziale di adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Il decreto distribuisce i poteri di notifica, vigilanza del mercato, ispezione e sanzione fra AgID, Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Garante per la protezione dei dati personali, istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA, ridisegna il quadro sanzionatorio interno rispetto all’articolo 99 del regolamento e introduce, agli articoli 41 e 42, una disciplina della decisione automatizzata nel rapporto di lavoro che si innesta sull’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679. Si sostiene in questa sede che il profilo di maggiore impatto operativo per imprese e DPO non risieda tanto nell’architettura istituzionale, quanto nel combinato fra la sanzione di nullità prevista in materia giuslavoristica, l’obbligo di valutazione dei rischi ex articolo 28 del decreto legislativo 81/2008 e la ridefinizione del perimetro del segreto commerciale sui dati di addestramento.

Premessa

In premessa va detto che il regolamento (UE) 2024/1689 — per l’appunto il “regolamento IA”, secondo la definizione che il decreto stesso adotta all’articolo 1, comma 2, lettera h) — è atto direttamente applicabile e non richiede, in linea di principio, recepimento. Il legislatore nazionale conserva tuttavia margini non secondari: la designazione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 70, la definizione delle procedure sanzionatorie entro i massimali dell’articolo 99, l’istituzione degli spazi di sperimentazione normativa ai sensi dell’articolo 57, il coordinamento con la normativa settoriale e con la disciplina della vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020. È su questi margini che interviene il decreto legislativo 179/2026.

L’analisi che segue si muove entro un perimetro definito. Non si tratta qui dei profili di qualificazione dei sistemi ad alto rischio secondo l’allegato III del regolamento IA, né degli obblighi dei fornitori di modelli per finalità generali, materie già presidiate direttamente dalla fonte europea. Si esaminano invece, nell’ordine, l’assetto delle competenze pubbliche quale risulta dal Capo II del decreto, il regime sanzionatorio del Capo II Sezione V, la sperimentazione normativa della Sezione VI, e infine — per quanto di stretto interesse in questa sede — le disposizioni del Capo III e del Capo IV che incidono direttamente sulla posizione dei titolari del trattamento e dei datori di lavoro privati.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina europea

Il regolamento IA costruisce un sistema di governance a più livelli. L’articolo 70 impone a ciascuno Stato membro di designare almeno un’autorità di notifica e almeno un’autorità di vigilanza del mercato, individuando fra queste ultime un punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione. L’articolo 74 disciplina il raccordo con il regolamento (UE) 2019/1020, stabilendo al paragrafo 3 l’obbligo di coordinamento con le autorità responsabili della normativa di armonizzazione elencata nell’allegato I, al paragrafo 6 la competenza delle autorità del settore finanziario per i sistemi ad alto rischio utilizzati da istituti finanziari, e al paragrafo 8 — disposizione centrale per il lettore interessato alla protezione dei dati — l’attribuzione del ruolo di autorità di vigilanza del mercato alle autorità di controllo istituite ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 per determinati contesti di impiego.

L’articolo 99 fissa i massimali sanzionatori: trentacinque milioni di euro o il sette per cento del fatturato mondiale totale annuo per le pratiche vietate dell’articolo 5; quindici milioni o il tre per cento per la generalità degli altri obblighi; sette milioni e mezzo o l’uno per cento per le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. Il paragrafo 1 del medesimo articolo consente agli Stati membri di prevedere, accanto alle sanzioni pecuniarie, “avvertimenti e misure non pecuniarie”, e il paragrafo 6 impone un criterio di favore per le piccole e medie imprese e le start-up.

Gli articoli 57 e seguenti disciplinano infine gli spazi di sperimentazione normativa, imponendo agli Stati membri di istituirne almeno uno a livello nazionale, con priorità di accesso per le PMI ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, e con relazione annuale all’ufficio per l’IA ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 16.

La disciplina nazionale di cornice

La legge 23 settembre 2025, n. 132 — la “legge IA” nella definizione del decreto — ha designato all’articolo 20, comma 1, AgID e ACN quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, facendo salvo il ruolo di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 6, del regolamento, e ha istituito al comma 3 un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 4 ha fatto espressamente salvi “le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali” e dell’AGCOM quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

L’articolo 24 della medesima legge ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi di adeguamento, previ pareri delle Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e — circostanza non irrilevante — del Garante per la protezione dei dati personali. Il decreto 179/2026 dà conto nelle premesse di avere acquisito tutti tali pareri, oltre a quelli di AgID e ACN.

Il raccordo con la vigilanza del mercato

Va detto che l’architettura adottata non è costruita ex novo. Il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, aveva già adeguato l’ordinamento al regolamento (UE) 2019/1020, individuando all’articolo 3 le autorità settoriali di vigilanza del mercato e all’articolo 5 l’ufficio unico di collegamento. Il decreto 179/2026 si innesta su tale impianto, dichiarando all’articolo 10, comma 1, che le disposizioni del decreto 157/2022 si applicano alle attività dell’ACN “in quanto compatibili con le disposizioni del regolamento IA, fatta eccezione per gli articoli 11 e 12” — vale a dire escludendo il sistema sanzionatorio e le disposizioni finanziarie di quel decreto, evidentemente perché sostituiti dal regime proprio dell’articolo 99 del regolamento IA.

L’architettura delle competenze: una ripartizione a geometria variabile

AgID autorità di notifica

L’articolo 4 designa l’AgID quale autorità nazionale di notifica ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento IA. L’articolo 13 ne specifica le prerogative: definizione e attuazione delle procedure di valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità, monitoraggio continuo “con audit periodici e straordinari” sul mantenimento dei requisiti, avvio dei procedimenti di limitazione, sospensione e revoca della designazione ai sensi dell’articolo 36, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento, “previo contraddittorio con l’organismo notificato” e nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In sostanza, AgID assume il ruolo che nelle filiere di prodotto tradizionali spetta all’autorità di notifica della normativa di armonizzazione: non vigila sui sistemi, ma sui soggetti che ne certificano la conformità. In termini più pragmatici, l’impresa che intenda avvalersi di un organismo notificato italiano per la valutazione di conformità di un sistema ad alto rischio avrà in AgID il garante ultimo dell’affidabilità di quell’organismo. Il comma 4 dell’articolo 13 pone gli oneri del monitoraggio a carico degli organismi notificati medesimi, richiamando l’articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ACN autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico

L’articolo 5, comma 1, lettera a), designa l’ACN quale autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di IA, e l’articolo 6 le attribuisce la funzione di punto di contatto unico. L’articolo 32 opera la corrispondente modifica all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, inserendo la lettera aa-bis).

I poteri sono definiti all’articolo 15: quelli previsti dal regolamento IA, quelli degli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020, e — profilo di rilievo pratico — il potere di “effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso” sulle prove in condizioni reali, in applicazione dell’articolo 60 del regolamento IA. Le misure adottabili sono elencate all’articolo 16 con rinvio agli articoli 79, 80, 82 e 83 del regolamento, e il procedimento si avvia a seguito di segnalazione di incidenti gravi ai sensi dell’articolo 73, di reclami “ove non manifestamente infondati”, di segnalazione di altre autorità o d’ufficio.

All’ACN spetta altresì, ai sensi dell’articolo 14, la registrazione nazionale dei sistemi ad alto rischio di cui all’allegato III, punto 2, del regolamento — si tratta, come noto, delle infrastrutture critiche — con modalità da definirsi con decreto del direttore generale d’intesa con AgID, e con coordinamento informativo con il punto di contatto unico istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, in materia di resilienza dei soggetti critici.

Le autorità del settore finanziario

L’articolo 5, comma 1, lettera b), attribuisce a Banca d’Italia, CONSOB e IVASS la competenza sui sistemi ad alto rischio utilizzati, rispettivamente, nell’erogazione di finanziamenti e servizi bancari ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei servizi finanziari disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nell’attività assicurativa e riassicurativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L’articolo 17 ne definisce i poteri, con salvezza espressa dell’articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, relativo alla collaborazione del Corpo della guardia di finanza.

Merita segnalazione l’articolo 18, comma 3, che estende la competenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale già esistenti — l’Arbitro Bancario Finanziario ex articolo 128-bis del testo unico bancario, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ex articolo 32-ter, comma 2, del testo unico della finanza, e l’Arbitro Assicurativo ex articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private — ai ricorsi relativi alle violazioni del regolamento IA commesse dagli istituti finanziari aderenti. Si ritiene che tale estensione apra un fronte non marginale: il cliente che lamenti un trattamento algoritmico scorretto nell’istruttoria creditizia potrà azionare uno strumento rapido e a basso costo, con esiti che — pur non vincolanti nel senso proprio — incidono sulla reputazione dell’intermediario.

Il Garante per la protezione dei dati personali

L’articolo 5, comma 1, lettera c), designa il Garante quale autorità nazionale di vigilanza del mercato “limitatamente a quanto previsto dall’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA”. La formula è di stretta derivazione europea e merita una riformulazione progressiva.

Il paragrafo 8 dell’articolo 74 del regolamento IA individua un insieme circoscritto di contesti di impiego — segnatamente quelli attinenti alle attività di contrasto, alla gestione della migrazione e dell’asilo, e all’amministrazione della giustizia e dei processi democratici — per i quali gli Stati membri designano quali autorità di vigilanza del mercato le autorità di controllo istituite ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva (UE) 2016/680. In sostanza, il Garante non diventa autorità generale di vigilanza sull’intelligenza artificiale: lo diventa soltanto per quel sottoinsieme di sistemi ad alto rischio che più direttamente incidono sui diritti fondamentali in ambito pubblicistico. In termini più pragmatici, l’impresa privata che immetta sul mercato un sistema di scoring per la selezione del personale avrà come interlocutore l’ACN quale autorità di vigilanza del mercato, e il Garante soltanto nella sua veste ordinaria di autorità di controllo sul trattamento dei dati personali.

Il decreto cura tuttavia il raccordo. L’articolo 7, comma 6, impone alle Autorità nazionali per l’IA e alle Autorità del settore finanziario di individuare forme di coordinamento operativo e informativo con il Garante. L’articolo 9, commi 3 e 4, prevede la stipula di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 per i sistemi non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti dell’articolo 74, paragrafo 8. L’articolo 11, comma 2, estende al Garante la facoltà di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche, sempre nel perimetro dell’articolo 74, paragrafo 8. L’articolo 24, comma 8, stabilisce che alle sanzioni irrogate dal Garante si applichi l’articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, compresa la disciplina sulla destinazione dei proventi di cui al comma 7 del medesimo articolo. L’articolo 28, comma 2, prevede infine la partecipazione del Garante al Gruppo operativo dello Spazio di sperimentazione “per i progetti di sistemi di IA innovativi che comportano il trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 10, del regolamento IA”.

Appare chiaro allo scrivente che la scelta di confinare il Garante nel perimetro dell’articolo 74, paragrafo 8, sia coerente con la lettera del regolamento. Resta però aperta una questione di confine applicativo: molti sistemi di IA ad alto rischio comportano, per definizione, trattamenti di dati personali che ricadono pienamente sotto il regolamento (UE) 2016/679. Il rischio — che si segnala in termini dubitativi — è quello di una sovrapposizione fra procedimento sanzionatorio ex articolo 99 del regolamento IA condotto dall’ACN e procedimento ex articolo 83 del GDPR condotto dal Garante sul medesimo fatto storico. Il decreto non affronta espressamente il tema del ne bis in idem fra i due plessi sanzionatori, limitandosi alle forme di coordinamento informativo sopra richiamate. Si ritiene che la questione sarà verosimilmente risolta in via applicativa, attraverso i protocolli d’intesa previsti dall’articolo 7, ma che una presa di posizione più esplicita avrebbe giovato alla certezza del diritto.

Il regime sanzionatorio interno

Le sanzioni pecuniarie

L’articolo 23 riproduce la scala dell’articolo 99 del regolamento IA, con la clausola di riserva penale “salvo che il fatto costituisca reato”. Il comma 1 fissa fino a trentacinque milioni di euro, ovvero fino al sette per cento del fatturato mondiale totale annuo, per la non conformità al divieto delle pratiche di cui all’articolo 5 del regolamento. Il comma 2 fissa fino a quindici milioni o al tre per cento per il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16, 22, 23, 24, 25 e 26, agli articoli 31, 33, paragrafi 1, 3 e 4, e 34, nonché agli articoli 50, 73 e 80. Il comma 3 fissa fino a sette milioni e mezzo o all’uno per cento per la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. Il comma 4 fissa fino a un milione o allo zero virgola cinque per cento per la violazione degli articoli 27 e 86.

Il comma 6 aggiunge, ai criteri dell’articolo 99, paragrafo 7, del regolamento, un criterio nazionale ulteriore: “la natura, sostanziale o formale, dell’obbligo violato”. Il comma 7 richiama il criterio di favore dell’articolo 99, paragrafo 6, per piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

Le misure non pecuniarie

Di particolare interesse applicativo è l’articolo 22, che introduce — in esercizio della facoltà concessa dall’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento — un sistema di misure alternative alla sanzione pecuniaria “per le violazioni del regolamento IA caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità”. Le autorità possono “ordinare di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle” oppure, se l’infrazione è cessata, applicare “una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile”.

Il comma 2 prevede che l’inosservanza dell’ordine comporti l’applicazione delle sanzioni pecuniarie dell’articolo 23, con importo “aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali”. Trattasi di un meccanismo che ricorda da vicino la logica dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 e che, secondo il parere di chi scrive, rappresenta la novità di maggiore utilità pratica per le imprese: la possibilità di una definizione correttiva del procedimento, senza esborso pecuniario, a fronte di una collaborazione effettiva. La formula “scarsa offensività o pericolosità” resta tuttavia indeterminata e andrà riempita di contenuto dalla prassi delle autorità e, verosimilmente, dai regolamenti procedimentali di cui all’articolo 24, commi 2 e 3.

Il procedimento e la pubblicazione

L’articolo 24 disegna un procedimento a struttura aperta: contestazione degli addebiti, provvedimento motivato “adottato entro un termine ragionevole”, rinvio ai regolamenti propri di AgID e ACN per modalità e termini. Per l’ACN il rinvio è al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 82/2021. Per le autorità del settore finanziario si applicano le rispettive procedure sanzionatorie: articolo 145 del testo unico bancario, articolo 195 del testo unico della finanza, articoli 311-septies e 324-octies del codice delle assicurazioni. Per il Garante, come detto, l’articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il comma 4 prevede la pubblicazione per estratto sul sito istituzionale, con menzione dell’eventuale impugnazione e del relativo esito, e disciplina i casi di pubblicazione in forma anonima: quando il provvedimento abbia ad oggetto dati personali la cui pubblicazione appaia sproporzionata, quando possa comportare rischi per la cybersicurezza o pregiudicare un’indagine penale in corso, o quando possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché determinabile. La disposizione ricalca, con adattamenti, l’articolo 145, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico bancario.

Il comma 10 richiama, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689, “ad eccezione dell’articolo 16” — esclusione, dunque, del pagamento in misura ridotta, coerente con la scelta già operata in altri plessi sanzionatori di derivazione europea.

Lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA

L’articolo 26 istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA sotto la vigilanza diretta delle Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, con finalità di condivisione di migliori pratiche, promozione dell’innovazione, “apprendimento normativo, inteso come sviluppo di un approccio regolatorio fondato sulle evidenze emerse dalla sperimentazione” e agevolazione dell’accesso al mercato, in particolare per le PMI e le start-up cui l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento riconosce priorità.

La gestione è congiunta fra AgID e ACN. L’articolo 27 attribuisce la gestione strategica al Comitato di coordinamento, previa consultazione dei portatori di interesse e delle Regioni. L’articolo 28 prevede la costituzione di un Gruppo operativo pariteticamente composto, al quale è affidata la gestione delle attività, con compiti di monitoraggio delle attività di sviluppo, test e validazione, “anche attraverso sistemi di logging, auditing, tracciabilità delle modifiche, nonché verifiche di compliance normativa e regolatoria”. Il comma 6 richiama espressamente gli obblighi di riservatezza dell’articolo 78 del regolamento IA.

L’articolo 30 disciplina gli spazi ulteriori: quelli duali, sentito il Ministero della difesa; quelli per l’attività giudiziaria, sentito il Ministero della giustizia; quelli regionali o locali ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il comma 5 regola il rapporto con la sperimentazione FinTech di cui all’articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, consentendo che la sperimentazione di sistemi destinati a istituti finanziari avvenga anche nello Spazio nazionale, con partecipazione delle Autorità del settore finanziario al Gruppo operativo.

Si ritiene che lo Spazio di sperimentazione rappresenti, per le imprese che sviluppano sistemi ad alto rischio, un’opportunità di riduzione dell’incertezza regolatoria che andrebbe valutata con attenzione. Va tuttavia osservato che l’articolo 54 impone una clausola di invarianza finanziaria generalizzata — fatta salva la sola dotazione dell’articolo 37, comma 2, relativa al piano di formazione dei docenti — e che l’articolo 28, comma 3, esclude ogni compenso per i componenti del Gruppo operativo. Non si ha evidenza, allo stato, di stanziamenti dedicati al funzionamento operativo dello Spazio, circostanza che potrebbe incidere sulla capacità di assorbimento delle domande.

La tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da IA

Il divieto di decisione integralmente automatizzata

L’articolo 41 è, secondo il parere di chi scrive, la disposizione del decreto destinata al maggiore impatto sulla generalità delle imprese italiane, incluse quelle che non sviluppano né distribuiscono sistemi di IA ma si limitano a utilizzarli.

Il comma 1 stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679”, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro il datore di lavoro che si avvale di sistemi di IA “assicura che le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformità all’articolo 11 della legge IA”. E precisa: “La decisione definitiva è in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo.”

Due incisi meritano attenzione particolare. Il primo: “Non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione.” Il secondo: “Il consenso del lavoratore non costituisce un’eccezione al divieto di cui al presente comma.”

La prima esclusione è di portata non trascurabile. In termini pragmatici, lo screening automatizzato dei curricula che esclude un candidato dalle fasi successive non ricade nel divieto dell’articolo 41, comma 1. Resta però integralmente applicabile, e il decreto lo dichiara espressamente, l’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, con i suoi presupposti e le sue garanzie. Si ritiene pertanto che l’esclusione vada letta in senso restrittivo: essa sottrae la fase di screening al regime specifico del decreto, non alla disciplina generale della decisione automatizzata contenuta nel GDPR, né agli obblighi di informativa di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

La seconda precisazione — l’irrilevanza del consenso — è di segno opposto rispetto all’impianto dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del GDPR, che ammette il consenso esplicito quale base derogatoria. Appare chiaro allo scrivente che il legislatore nazionale abbia inteso recepire, su questo punto specifico, l’orientamento consolidato secondo cui nel rapporto di lavoro il consenso non può considerarsi liberamente prestato stante lo squilibrio di posizioni. La scelta è coerente con la logica dell’articolo 88 del regolamento (UE) 2016/679, che consente agli Stati membri norme più specifiche in ambito occupazionale.

Le garanzie procedurali e la nullità

Il comma 3 impone al datore di lavoro, prima dell’avvio del trattamento, l’assolvimento degli obblighi informativi dell’articolo 1-bis del decreto legislativo 152/1997 — disposizione che, come noto, richiede l’indicazione degli aspetti del rapporto su cui incide il sistema, degli scopi e finalità, della logica e del funzionamento, delle categorie di dati e dei parametri principali, delle misure di controllo, del livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza. Il medesimo comma riconosce al lavoratore “il diritto di ottenere, a richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati”, con salvezza del diritto di accesso ai dati raccolti e dei diritti di cui agli articoli 13, 15 e 22 del regolamento (UE) 2016/679.

Il comma 4 chiude con la sanzione civilistica: “Il licenziamento intimato in violazione del comma 1 è nullo. Le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del comma 1 sono nulle.”

Si tratta, va detto, di una previsione di notevole severità. La nullità — e non l’annullabilità o l’inefficacia — comporta l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento e, nel caso del licenziamento, il regime reintegratorio pieno. In termini più concreti: il datore di lavoro che risolva un rapporto sulla base di una valutazione delle prestazioni generata da un sistema algoritmico, senza che una persona fisica abbia esercitato “un potere effettivo e autonomo” sulla decisione finale, si espone a un contenzioso dall’esito prevedibilmente sfavorevole. Resta aperta, e la si segnala quale questione interpretativa non banale, la prova del carattere “effettivo e autonomo” dell’intervento umano: il mero visto apposto da un responsabile su un output algoritmico difficilmente potrà soddisfare il requisito, ma il confine fra validazione sostanziale e ratifica formale dovrà essere tracciato dalla giurisprudenza.

Va inoltre ricordato che l’articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 152/1997 fa espressamente salvo l’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di controlli a distanza. L’impiego di sistemi di IA con funzioni di monitoraggio della prestazione resta dunque soggetto, cumulativamente, all’accordo sindacale o all’autorizzazione amministrativa ivi previsti.

Salute e sicurezza

L’articolo 42, comma 2, dispone che l’utilizzo di sistemi di IA “che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza” sia valutato nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il comma 3 impone ai datori di lavoro di assicurare “un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate”.

L’innesto nel documento di valutazione dei rischi è, nell’esperienza applicativa dei sistemi di gestione, il punto in cui una prescrizione normativa diventa verificabile in sede ispettiva. Si ritiene pertanto che la disposizione, apparentemente sobria, produrrà effetti organizzativi rilevanti: il DVR dovrà dar conto, con criteri documentabili, dell’incidenza dei sistemi algoritmici sull’organizzazione del lavoro, e tale sezione si intreccerà necessariamente con la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, già richiamata dall’articolo 1-bis, comma 4, del decreto legislativo 152/1997.

Il segreto commerciale sui dati e sugli algoritmi di addestramento

L’articolo 52 inserisce all’articolo 98 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, un comma 1-bis secondo il quale, ricorrendo le condizioni di segretezza, valore economico e adozione di misure di protezione, fra le informazioni aziendali tutelate “sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale”. La disposizione precisa che per algoritmi e metodi matematici si intendono “le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale”. L’articolo 53 conferma la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera b), del medesimo codice.

La norma si colloca nel solco della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato, richiamata nelle premesse del decreto. Essa ha natura in larga misura ricognitiva — non si ha evidenza che prima del decreto gli algoritmi di addestramento fossero esclusi dalla nozione di segreto commerciale, purché ricorressero i requisiti dell’articolo 98, comma 1 — ma la specificazione ha un valore pratico: riduce il margine di contestazione in sede giudiziale e, soprattutto, rafforza la posizione del fornitore rispetto alle richieste di disclosure.

Qui si colloca, secondo il parere di chi scrive, uno dei punti di maggiore tensione sistematica del decreto. L’articolo 77 del regolamento IA attribuisce alle autorità che tutelano i diritti fondamentali il potere di accedere alla documentazione creata o mantenuta a norma del regolamento, e l’articolo 86 riconosce il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali. L’articolo 41, comma 3, del decreto riconosce al lavoratore il diritto a una “motivazione intelligibile”. L’articolo 1-bis, comma 8, del decreto legislativo 152/1997 esclude però gli obblighi informativi per “i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale”. Il rafforzamento della nozione di segreto operato dall’articolo 52 potrebbe, in via interpretativa, ampliare l’area di esclusione e comprimere il diritto informativo del lavoratore.

Si ritiene — in termini dubitativi, trattandosi di questione aperta — che una lettura costituzionalmente ed eurounitariamente orientata debba condurre a escludere tale esito. L’articolo 78 del regolamento IA già disciplina la riservatezza nel rapporto con le autorità, e i considerando del medesimo regolamento chiariscono che la protezione dei segreti commerciali non può vanificare la trasparenza dovuta alle persone interessate. La soluzione plausibile è quella della spiegazione per livelli: comunicazione dei parametri rilevanti e della logica applicata al caso concreto, senza divulgazione del codice sorgente o delle configurazioni di addestramento. Resta che il decreto non fornisce un criterio esplicito di bilanciamento, e che il tema andrà presidiato in sede contrattuale e organizzativa.

Formazione, alfabetizzazione e professioni

Il Capo III dedica numerose disposizioni alla formazione, in attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 24, comma 2, lettere e), f), g) e i), della legge 132/2025. Per quanto di stretto interesse in questa sede, si segnalano tre profili.

Il primo riguarda le professioni. L’articolo 47 impone che i corsi di formazione professionale iniziale e continua svolti dagli ordini includano percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di IA, articolati in profili tecnici, giuridici e deontologici, con “un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua”. Il comma 5 fissa in sei mesi dall’entrata in vigore il termine per l’adeguamento dei regolamenti da parte dei consigli nazionali degli ordini. Il comma 4 estende la disciplina alle forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per le professioni non regolamentate. Analoga previsione l’articolo 51 detta per le professioni sanitarie nell’ambito del programma di educazione continua in medicina di cui agli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il secondo profilo attiene all’equo compenso. L’articolo 49 prevede che l’utilizzo di sistemi di IA da parte del professionista “può comportare una modulazione dell’equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema”. Entro dodici mesi i decreti parametrici — quelli adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quello di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 49/2023 — dovranno essere integrati con la determinazione dei parametri di modulazione. Si tratta, va detto, di una previsione dall’esito incerto: non è chiarito se la modulazione operi in riduzione, in ragione della minore attività umana, o in aumento, in ragione della maggiore responsabilità connessa all’impiego di sistemi ad alto rischio.

Il terzo profilo riguarda l’obbligo di alfabetizzazione di cui all’articolo 4 del regolamento IA, espressamente richiamato dall’articolo 46 del decreto con riferimento al personale dell’amministrazione della giustizia. Giova ricordare che tale obbligo grava, per espressa previsione europea, su fornitori e deployer di sistemi di IA, e dunque su qualunque impresa che impieghi tali sistemi: il decreto non lo estende né lo restringe, ma ne dà conferma indiretta disciplinandone l’attuazione nei comparti pubblici e professionali.

Adempimenti per DPO e imprese

Il primo adempimento riguarda la mappatura dei sistemi: si suggerisce di aggiornare il registro dei trattamenti di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/679 inserendo, per ciascun trattamento, l’indicazione dell’eventuale impiego di sistemi rientranti nella definizione dell’articolo 3, punto 1), del regolamento IA, la qualificazione del ruolo rivestito dall’organizzazione — fornitore, deployer, importatore, distributore — e la classificazione di rischio secondo gli allegati del regolamento. Tale mappatura costituisce il presupposto logico di ogni adempimento successivo e, nell’esperienza di audit, è il documento che per primo viene richiesto in sede ispettiva.

Discende da essa la individuazione dell’autorità competente, che non è questione meramente accademica: dalla qualificazione del sistema e del contesto di impiego dipende se l’interlocutore sarà l’ACN, un’autorità del settore finanziario, un’autorità settoriale di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 157/2022, o il Garante nel perimetro dell’articolo 74, paragrafo 8. Poiché l’articolo 18, comma 1, del decreto prevede la trasmissione d’ufficio del reclamo presentato ad autorità non competente, con comunicazione al reclamante, l’errore di indirizzamento non è fatale, ma incide sui tempi e sulla gestione della relazione.

Sul versante giuslavoristico, l’adempimento centrale è la revisione dei processi decisionali relativi al personale. Si suggerisce di verificare, per ciascun processo in cui intervenga un sistema algoritmico, che esista un punto di decisione umana documentato e che il soggetto cui essa è rimessa disponga effettivamente delle informazioni e del potere necessari a discostarsi dall’output. La verifica va estesa ai provvedimenti disciplinari e alle valutazioni delle prestazioni, espressamente menzionati dall’articolo 41, comma 1, e va documentata: in caso di contenzioso, l’onere di dimostrare l’effettività dell’intervento umano graverà verosimilmente sul datore di lavoro.

A questa si collega la revisione dell’informativa ex articolo 1-bis del decreto legislativo 152/1997, che deve coprire tutti gli elementi ivi elencati e che va trasmessa anche alle rappresentanze sindacali ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, nonché la predisposizione di una procedura per la motivazione intelligibile su richiesta del lavoratore, con individuazione del soggetto fisico incaricato di renderla e dei contenuti minimi che essa deve esprimere: incidenza del sistema sul processo decisionale e principali parametri considerati.

Sul piano della sicurezza, occorre procedere all’integrazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 81/2008 con una sezione dedicata ai sistemi di IA incidenti sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi o sui processi rilevanti per la sicurezza, e alla programmazione della formazione dei lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione adottate. Si suggerisce di coordinare tale attività con l’assolvimento dell’obbligo di alfabetizzazione di cui all’articolo 4 del regolamento IA, evitando duplicazioni documentali ma distinguendo nettamente le finalità: prevenzionistica la prima, di competenza operativa la seconda.

Quanto alla valutazione d’impatto, si ricorda che l’articolo 1-bis, comma 4, del decreto legislativo 152/1997 già impone al datore di lavoro un’analisi dei rischi e una valutazione d’impatto ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, con consultazione preventiva del Garante ove ricorrano i presupposti dell’articolo 36. Tale valutazione andrà integrata con la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prevista dall’articolo 27 del regolamento IA per i deployer di determinati sistemi ad alto rischio — disposizione la cui violazione è sanzionata dall’articolo 23, comma 4, del decreto.

Sul versante della proprietà intellettuale, si suggerisce di procedere a una ricognizione delle misure di segretazione adottate sui dati e sugli algoritmi di addestramento, verificandone l’adeguatezza rispetto al requisito dell’articolo 98, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale, e di predisporre contestualmente una policy di disclosure graduata che consenta di assolvere agli obblighi di trasparenza verso interessati, lavoratori e autorità senza compromettere la segretezza degli elementi effettivamente riservati.

Chi intenda avvalersi dello Spazio di sperimentazione dovrà monitorare l’adozione dei decreti direttoriali congiunti di AgID e ACN previsti dagli articoli 26, comma 2, e 28, comma 5, che definiranno modalità di accesso, criteri di eleggibilità e servizi erogati. Analogamente, le imprese che operano nei settori coperti dalla normativa di armonizzazione dovranno seguire l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 10, comma 2, sui parametri per il calcolo dei costi delle attività di vigilanza sui prodotti risultati non conformi — costi che, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 157/2022, sono recuperati integralmente dall’operatore interessato.

Infine, per le organizzazioni che svolgono attività formativa regolamentata, l’adeguamento dei regolamenti sulla formazione continua entro i termini di sei mesi previsti dagli articoli 47, comma 5, e 51, comma 3, costituisce adempimento a scadenza certa, il cui mancato rispetto si riflette sulla posizione dei singoli professionisti iscritti.

Conclusioni

Il decreto legislativo 179/2026 compie una scelta architetturale precisa: concentrare nell’ACN la vigilanza generale sui sistemi di IA, riservare al Garante un ruolo circoscritto al perimetro dell’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, e affidare al coordinamento interistituzionale — accordi ex articolo 15 della legge 241/1990, protocolli d’intesa, Comitato di coordinamento — la gestione delle inevitabili sovrapposizioni. Si tratta di una scelta difendibile sul piano della coerenza con il testo europeo, che tuttavia lascia irrisolte alcune questioni.

La prima riguarda il concorso fra procedimenti sanzionatori. Un medesimo sistema di IA che tratti dati personali in violazione sia del regolamento IA sia del regolamento (UE) 2016/679 potrebbe essere oggetto di due distinti procedimenti, condotti da autorità diverse, con massimali che si sommano. Il decreto prevede, all’articolo 24, comma 9, che l’ACN sia competente per l’attività di cui all’articolo 99, paragrafo 11, del regolamento IA e che le altre autorità la informino tempestivamente delle sanzioni applicate, ma non detta un criterio di assorbimento. Si ritiene che il tema richiederà un intervento chiarificatore, in via di prassi o di modifica normativa.

La seconda questione aperta attiene all’effettività dello Spazio di sperimentazione in regime di invarianza finanziaria. L’articolo 54 esclude nuovi o maggiori oneri, salvo i cento milioni del Programma nazionale “PN Scuola e Competenze 2021–2027” destinati al piano di formazione dei docenti ai sensi dell’articolo 37, comma 2. Non si ha evidenza di risorse dedicate alla gestione operativa dello Spazio, e l’esclusione di compensi per i componenti del Gruppo operativo suggerisce un modello fondato sulla destinazione di personale già in servizio. La capacità di assorbimento delle domande, soprattutto di quelle provenienti dalle PMI cui l’articolo 62 del regolamento riconosce priorità, è dato che potrà essere valutato soltanto a consuntivo, attraverso le relazioni annuali previste dall’articolo 31.

La terza questione, infine, riguarda il bilanciamento fra segreto commerciale e trasparenza. Il rafforzamento operato dall’articolo 52 del decreto sull’articolo 98 del codice della proprietà industriale, letto insieme all’esclusione di cui all’articolo 1-bis, comma 8, del decreto legislativo 152/1997, potrebbe generare un’area grigia nella quale il diritto del lavoratore alla motivazione intelligibile risulti compresso. La soluzione, come si è detto, va cercata nella spiegazione per livelli, ma essa presuppone un’elaborazione interpretativa che allo stato non si è formata. Si ritiene che i primi contenziosi in materia — prevedibilmente originati dall’impugnazione di licenziamenti assistiti da valutazioni algoritmiche — costituiranno la sede nella quale tale bilanciamento prenderà forma.

Resta da osservare che l’efficacia complessiva dell’impianto dipenderà in misura rilevante da fonti secondarie non ancora adottate: il regolamento ACN sui poteri di vigilanza ex articolo 15, comma 3, i regolamenti procedimentali in materia sanzionatoria, i decreti direttoriali congiunti sullo Spazio di sperimentazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui costi di vigilanza. Fino a quel momento, l’adeguamento delle imprese dovrà muoversi sul terreno — già sufficientemente definito — degli obblighi direttamente discendenti dal regolamento IA e delle disposizioni self-executing del decreto, fra le quali l’articolo 41 occupa, per la severità della sanzione civilistica, una posizione prioritaria.

Riferimenti normativi

  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
  • Regolamento (UE) 2019/1020
  • Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA)
  • Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento IA)
  • Regolamento (CE) n. 765/2008
  • Direttiva (UE) 2016/943
  • Direttiva (UE) 2016/680
  • legge 20 maggio 1970, n. 300
  • legge 24 novembre 1981, n. 689
  • legge 23 agosto 1988, n. 400
  • legge 7 agosto 1990, n. 241
  • decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
  • decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
  • decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
  • decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
  • decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
  • decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
  • decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
  • legge 28 dicembre 2005, n. 262
  • decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
  • decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
  • legge 24 dicembre 2012, n. 234
  • legge 31 dicembre 2012, n. 247
  • legge 14 gennaio 2013, n. 4
  • decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
  • decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109
  • decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157
  • legge 21 aprile 2023, n. 49
  • decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136
  • decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134
  • legge 23 settembre 2025, n. 132
  • decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179

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Dott. Prof.( a.c.) Davide De Luca - Compliance & Cybersecurity Advisor - LinkedIn

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