La pubblicazione delle graduatorie dei concorsi pubblici

Premesso che Il Dlgs 33/2013 e s.m.i.[1] è la principale norma che disciplina gli obblighi di trasparenza, pubblicità e accesso agli atti da parte delle pubbliche amministrazioni. Lo scopo principale è promuovere l’integrità, prevenire la corruzione e garantire la conoscibilità delle attività amministrative ai cittadini; principali attori interni alle PA sono il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e l’Organismo interno di valutazione (OIV), mentre all’esterno l’ANAC svolge attività di coordinamento e controllo in materia di trasparenza e interviene, in base alla Legge 190/2012, anche in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione, con poteri sanzionatori nel caso di inosservanza.

Il Legislatore ha definito la trasparenza come accessibilità totale ((dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e)) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
inoltre, la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Con riferimento alla disciplina dei concorsi posti in essere dalle amministrazioni pubbliche ed alla pubblicazione delle graduatorie, si fa presente quanto di seguito riportato.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito, “Garante”) ha ritenuto di dovere “definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti parimenti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell´azione amministrativa.[2]

Le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie, nonché le altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti previste dall’ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6-bis; più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cfr. art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165[3]).

Tali norme dispongono, inoltre, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi (cfr. art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”). La suddetta impostazione è confermata nel decreto 14 marzo 2013, n. 33, laddove viene precisato che sono oggetto di pubblicazione le graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

L’Autorità Garante attraverso la pubblicazione delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014), ha stabilito quanto segue:

3.b. Graduatorie

Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell´ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell´amministrazione o, per gli enti locali, all´albo pretorio). Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante, assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall´ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l´attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive.

Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l´indirizzo di residenza o di posta elettronica , il codice fiscale, l´indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Come già rilevato in passato dal Garante, al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l´attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall´ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).

L’art. 19 del 33/2013 specifica, con riguardo ai concorsi, che debbano essere oggetto di pubblicazione “le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”. Tale previsione va poi contemperata con l’esigenza di proteggere la riservatezza dei concorrenti, con riguardo ai dati appartenenti a categorie particolari (come quelli di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito, “GDPR”, che riguardano, anche, dati sensibili quali lo stato di salute). In argomento sono intervenuti in varie occasioni sia l’ANAC sia il Garante con provvedimenti utili e di “pronta applicazione” negli adempimenti  a carico della UOC Dinamiche del Personale, oltre che dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza e gli OIV.

Con riguardo alla graduatoria finale dei vincitori si richiama la Delibera ANAC n. 525/2023[1] che, richiamando anche alcune precisazioni formulate dal Garante con il provvedimento n. 83/2023 circa l’articolazione delle disposizioni che regolano la pubblicazione delle graduatorie, ritiene una criticità da sistemare la circostanza che nella graduatoria pubblicata dei vincitori di un concorso presso un Comune, gli stessi fossero identificati con un codice ID anziché con i loro dati anagrafici (eccesso di zelo a fini di tutela della privacy). Pertanto l’ANAC dava mandato al Comune di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” le informazioni previste e al RPCT di riscontrare l’ANAC sulla osservanza del precetto.

Sulla scorta di quanto sopra richiamato si può individuare a carico dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza e gli OIV, il seguente adempimento:

  1. verificare che le graduatorie dei vincitori (e poi degli idonei a cui venga nel tempo estesa l’assunzione) siano coerenti con l’esigenza di trasparenza e quindi riportino i dati anagrafici degli interessati e non un codice ID o altro.

Ovviamente contemperando tale esigenza di trasparenza con quella di privacy, per evitare in particolare che, nel caso di assunzione di disabili, si possa desumere tale connotazione dalle altre informazioni presenti.

Regole suggerite a carico delle funzioni aziendale preposte allo svolgimenti di procedure concorsuali per l’assunzione di personale:

1. se una procedura di selezione è dedicata alle persone non diversamente abili, una graduatoria con soli codici ID è da ritenere non coerente con il combinato disposto fra il decreto Trasparenza e il GDPR; vanno, invece, riportati i dati anagrafici dei concorrenti.

2. se una procedura di selezione è dedicata alle sole persone diversamente abili, una graduatoria con soli codici ID è da ritenere coerente con il combinato disposto fra il decreto Trasparenza e GDPR.

Con riguardo alle fasi concorsuali intermedie, non appare molto nota o, quantomeno, applicata una delle modifiche apportate dal DPR 82/2023 al DPR 487/1994 sulle norme di accesso al pubblico impiego e alle modalità di svolgimento dei concorsi.

Ci si riferisce alla previsione dell’art. 7.5 secondo cui:

a) al termine di ogni seduta delle prove orali la commissione giudicatrice “forma l’elenco dei candidati esaminati … con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione [tramite il Portale unico dei reclutamenti, all’indirizzo www.InPA.gov.it]”; ciò è ribadito nell’art. 10.5 secondo cui gli “ esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d’esame” (previsione sostanzialmente analoga a quella previgente secondo cui al ” termine di ogni seduta dedicata alla prova orale … l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami”);

b) in più però l’art. 7.5 prevede che l’”’elenco [è da presumere con i punteggi assegnati] viene pubblicato contestualmente sul sito dell’amministrazione che ha bandito il concorso”.

Regole suggerite:

3. al termine di ogni seduta delle prove orali la commissione giudicatrice “forma l’elenco dei candidati esaminati … con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato.

4. gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d’esame.

5. l’”’elenco [è da presumere con i punteggi assegnati] viene pubblicato contestualmente sul sito dell’amministrazione che ha bandito il concorso”.


[1] DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 ((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013

[2] Link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436

[3] Art. 35 Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall’art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)

1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145;(81) (80) (84)

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l’essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell’articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell’amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113.

4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218. (68) (78) (82) (84) 

((129))

4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall’articolo 36.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, o loro delegati. La Commissione:

a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;

b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;

c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici;

d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;

e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall’Associazione Formez PA, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma.

5.1. Nell’ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell’Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. (60) (68)

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo.
La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma. (27) (124)

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

[1] Oggetto: Provvedimento di ordine volto all’attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza – Adeguamento del sito web istituzionale del Comune di Vigevano alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013

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