Il ruolo del Responsabile e dell’Ufficio per la transizione digitale alla luce di quanto stabilito nel Piano triennale per l’informatica nella P.A. 2024-2026.
Premessa
Il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (di seguito Piano triennale) è uno strumento fondamentale per promuovere la trasformazione digitale del Paese attraverso quella della Pubblica Amministrazione italiana. In un contesto socioeconomico in continua evoluzione, l’informatica e le nuove tecnologie emergenti rivestono oggi un ruolo fondamentale e necessitano di un Piano e di una programmazione di ampio respiro in ambito pubblico, che tenga conto delle molteplici variabili sul tema e dei cambiamenti in atto. L‘evoluzione delle soluzioni tecnologiche rese disponibili e l’adeguamento delle norme rivolte all’ambito della digitalizzazione, nonché gli interventi finanziari europei e nazionali sul tema, stanno accompagnando e rafforzando notevolmente la strada della trasformazione digitale già in corso.
Il nuovo Piano triennale si inserisce in un contesto di riferimento più ampio definito dal programma strategico “Decennio Digitale 2030”, istituito dalla Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, i cui obiettivi sono articolati in quattro dimensioni: competenze digitali, servizi pubblici digitali, digitalizzazione delle imprese e infrastrutture digitali sicure e sostenibili. La strategia alla base del Piano triennale 2024-2026 nasce quindi dalla necessità di ripensare alla programmazione della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni basata su nuove leve strategiche, tenendo conto di tutti gli attori coinvolti nella trasformazione digitale del Paese, e degli obiettivi fissati per il 2030 dal percorso tracciato dalla Commissione europea per il Decennio Digitale.
La figura del Responsabile per la transizione digitale.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), per quanto di stretto interesse in questa sede, delinea la figura del responsabile per la transizione digitale, disponendo che le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all’articolo 71.[1]
A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; (28)
i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e quello di cui all’articolo 64-bis.
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).
(omissis)
1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell’ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.
Nell’ambito della serie di azioni, a cui il Governo intende dare corso, per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, affinché sia di supporto alla crescita digitale dell’Italia, riveste particolare importanza l’individuazione della figura del responsabile per la transizione al digitale.
La novella di cui al d.lgs. 179/2016[2] istituisce la figura del RTD, ne definisce la collocazione organizzativa e dispone che, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, risponde direttamente all’organo di vertice politico o, in sua assenza, a quello amministrativo dell’ente (art. 17, commi 1-ter e 1-sexies, CAD).
La rilevanza di una tale previsione nell’ordinamento giuridico italiano denota la volontà del legislatore di ricondurre immediatamente al vertice dell’amministrazione la governance – intesa come attività di indirizzo, coordinamento e correlata responsabilità – della transizione del Paese al digitale, attraverso la realizzazione di servizi pubblici rivisitati in un’ottica che ne preveda la piena integrazione con le nuove tecnologie e non più la giustapposizione di queste ultime alle esistenti forme di organizzazione.
Da ciò si evince che, nel rispetto degli assetti organizzativi dell’amministrazione di riferimento e del principio di separazione tra funzioni del vertice politico e del vertice amministrativo, il legislatore attribuisce ai compiti demandati al RTD una valenza strategica tale da imprimere ai relativi obiettivi una derivazione diretta da parte del vertice politico che trova immediata espressione nella direttiva generale per l’attività amministrativa, successivamente da declinarsi nella programmazione strategica e operativa delineata nel piano della performance.
Cosa prevede il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026.
In questo quadro, occorre consolidare e potenziare i Responsabili e gli Uffici per la transizione digitale, tenendo conto dei nuovi profili professionali necessari e, in particolare, del fabbisogno urgente nelle PA di specialisti ICT dedicati a sicurezza e trasformazione digitale.
Al 31 agosto 2024, analizzando i dati disponibili sull’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi, 20.029 Amministrazioni ed enti risultano aver provveduto alla nomina del RTD su 23.497 enti accreditati.
Circa un terzo delle mancate nomine si riscontra in Comuni, in particolare di piccole dimensioni, Unioni di Comuni, Comunità Montane o loro consorzi e associazioni; ma il trend di nomina degli RTD presso tali tipologie di PA risulta essere in costante aumento e si rileva che alcune PA locali, sulla base delle proprie esigenze, hanno colto l’opportunità di procedere alla nomina del RTD e alla costituzione dell’Ufficio per la transizione digitale in forma associata, in aderenza a quanto previsto dal comma 1septies dell’art. 17 del CAD.
La collaborazione tra amministrazioni è infatti una delle leve a disposizione degli Enti per mettere a fattor comune risorse e competenze per raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale, attraverso la nomina del RTD e dell’UTD in forma associata, che permette di individuare un unico ufficio dirigenziale generale a cui affidare la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di digitalizzazione. Per quanto concerne gli ambiti di approfondimento per l’UTD si sottolinea che:
1. i criteri di progettazione dei processi digitali, sia semplici che collettivi, sono riportati nelle Linee guida sull’interoperabilità tecnica approvate con Determinazione AGID 547/2021.
I processi digitali possono essere semplici (quando riguardano l’esposizione di e-service da parte di un singolo ente, per procedimenti/procedure utili ad una generalità indistinta di enti destinatari, ad es. il calcolo dell’ISEE, la verifica di dati in ANPR o nel Registro imprese, ecc.) oppure possono essere processi digitali collettivi quando coinvolgono più enti;
2. è compito dell’Ufficio del RTD curare sia gli aspetti di interoperabilità tecnica che quelli di interoperabilità organizzativa, semantica e giuridica, ricercando la collaborazione con gli altri enti autonomamente o attraverso gli spazi di interoperabilità e cooperazione applicativa (facendo riferimento al relativo coordinatore);
3. la gestione del ciclo di vita degli e-service dell’amministrazione richiede la strutturazione di opportuni presidi organizzativi e strumenti tecnologici per l’API-management, in forma singola o associata.
La costituzione di un UTD in forma associata.
La costituzione di un UTD in forma associata prevista per le PA diverse da quelle centrali dall’art. 17 comma 1-septies del CAD, è diversa dalla gestione associata della funzione ICT che spesso caratterizza le Unioni di Comuni. Come chiarito dalla Circolare n. 3 del 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, può “avvenire in forza di convenzioni o, per i Comuni, anche mediante l’Unione di Comuni” e quindi può rappresentare un’opportunità per le Amministrazioni e gli enti pubblici di mettere a fattor comune risorse per favorire la transizione digitale.
Si possono quindi individuare alcune azioni utili per tutte le pubbliche amministrazioni:
1. occorre istituire, ove non sia stato già fatto, l’Ufficio per la transizione digitale, in forma singola o associata, con conseguente nomina del Responsabile per la transizione digitale (RTD). Nell’ottica del suddetto ecosistema, la struttura organizzativa va potenziata. Ove ciò non sia sostenibile a livello di singolo ente, per le PA diverse da quelle centrali è possibile ricorrere all’istituzione di UTD associati a livello di Unione di Comuni o attraverso lo strumento della convenzione tra amministrazioni, con eventuale coinvolgimento di Province, Regioni, Province autonome e loro società in house;
2. per strutturare l’ente come ecosistema digitale amministrativo è essenziale il potenziamento del ruolo e della dotazione di risorse umane e strumentali dell’UTD e la definizione, con appositi atti, di schemi organizzativi chiari rispetto al raccordo e all’attribuzione di competenze (“ratione materiae”) tra RTD ed altre figure dirigenziali dell’ente. L’erogazione dei servizi pubblici passa sempre più da strumenti digitali; quindi, è fondamentale la progettazione di sistemi informativi e servizi digitali e sicuri by design, affinché siano moderni, accessibili, di qualità e di facile fruizione;
3. la mappatura dei processi dell’ente, e la loro revisione in chiave digitale, può prendere le mosse da quanto già fatto nell’ente per la valutazione del rischio corruttivo, integrando opportunamente la mappatura già realizzata con altre informazioni presenti nell’ente come, ad esempio, il Catalogo dei procedimenti dell’ente e il Catalogo dei servizi erogati dall’ente;
4. all’interno del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione, previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, occorre ricomprendere gli obiettivi specifici di digitalizzazione, semplificazione e reingegnerizzazione, a partire dalla mappatura di cui sopra e dalle priorità del singolo ente. In relazione a questo tema, nella Parte III – Strumenti – è presente una scheda (Strumento 10 – Le strategie di trasformazione digitale nei PIAO) che descrive il progetto “UPIAO”, nato dall’iniziativa “Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni”, finanziata nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014- 2020. Il progetto “UPIAO” tratteggia il ruolo che la Provincia dovrebbe assumere al fine di governare la creazione del cosiddetto Valore Pubblico Territoriale, ovvero del benessere complessivo e multidimensionale (sia sociale, sia economico, sia ambientale, ecc.) del territorio provinciale e traccia Linee guida ad hoc per le Province italiane delle Regioni a Statuto ordinario.
A sostegno del rafforzamento dei RTD e degli UTD continua, inoltre, ad essere strategica la disponibilità di strumenti utili ed iniziative per favorire l’aggiornamento sulle materie di competenza e per condividere soluzioni e pratiche, nonché di occasioni di incontro e tavoli di confronto interistituzionali.
È in quest’ottica che AGID ha pubblicato a giugno 2024 il “Vademecum per la nomina del RTD e la costituzione dell’UTD in forma associata”, che rappresenta uno dei nuovi strumenti proposti in questo aggiornamento del Piano triennale e la cui scheda descrittiva è riportata di seguito, nella Parte terza – Strumenti.
Il Vademecum vuole fornire indicazioni e strumenti funzionali alle amministrazioni che intendono valutare l’opzione della nomina associata di RTD e UTD. Nello stesso momento, propone esempi e modelli che possono fornire spunti funzionali anche a soluzioni di nomina in forma associata di RTD e/o UTD già adottate. Il documento si propone come strumento operativo per favorire la nomina del Responsabile per la transizione digitale e del relativo Ufficio nel quadro più ampio dell’associazionismo tra enti in materia di trasformazione digitale, illustrandone i vantaggi, i requisiti, nonché le modalità per costituire o aderire a un Ufficio in forma associata, o per rendere maggiormente integrate realtà collaborative già esistenti; in quest’ottica il Vademecum può rappresentare un percorso che agevola la concreta attuazione del principio della sostenibilità digitale. Dopo aver introdotto i diversi modelli di collaborazione tra enti e il relativo contributo alla digitalizzazione, sono evidenziate le determinanti per una cooperazione di successo e per una gestione integrata della trasformazione digitale.
Il documento contiene anche un quadro descrittivo sullo stato dell’arte delle nomine dei RTD e della gestione associata della funzione ICT e dell’UTD nelle Unioni di Comuni. Inoltre, fornisce un format di convenzione tra enti per la nomina associata del RTD che ciascuna amministrazione potrà utilizzare e adattare al proprio contesto. Inoltre, AGID continua a rendere disponibili la piattaforma di community ReTeDigitale dedicata ai RTD e al personale degli UTD, le comunità digitali tematiche/ territoriali al suo interno e le iniziative laboratoriali con l’obiettivo di supportare i processi di trasformazione digitale nelle Amministrazioni centrali, locali e negli Enti presenti nell’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di pubblici servizi.
Risulta fondamentale inoltre sfruttare al massimo i tavoli di incontro istituzionale e favorire le occasioni di scambio e condivisione tra amministrazioni e tra RTD anche attraverso il rilancio della Conferenza dei RTD con incontri periodici e iniziative di prossimità sul territorio per favorire la più ampia partecipazione anche da parte dei piccoli enti.
Inoltre, va incentivato l’approccio proattivo delle amministrazioni e degli enti pubblici nel condividere dati, esperienze, proposte; sono in primis da valorizzare e promuovere le iniziative a livello territoriale che vedono la partecipazione congiunta di RTD e UTD di enti diversi, che attraverso attività di scouting e condivisione favoriscono la diffusione delle eccellenze e l’individuazione di soluzioni ai problemi più diffusi. Il livello locale-territoriale di rete va, come prima richiamato, esteso al mondo imprenditoriale, per favorire ulteriormente gli scambi tra pubblico e privato.
Contesto normativo e strategico Riferimenti normativi italiani:
• Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” (in breve CAD) art. 17.
• Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione sul Responsabile per la transizione al digitale.
[1] Art. 71. Regole tecniche 1. L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzionale dell’AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
[2] DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179. Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00192)