Il ricorso per una presunta violazione della privacy deve essere fatto prima di fronte all’Autorità nazionale e poi, eventualmente, davanti alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

Premessa

Una recente decisione adottata dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo[1] permette di puntualizzare un aspetto relativo ai vari livelli giudiziari – sia a livello nazionale che a livello comunitario – in materia di protezione dei dati personali.

La Corte ha stabilito che il ricorso davanti al giudice europeo presuppone che il soggetto si sia rivolto prima all’Autorità nazionale, preposta alla protezione dei dati.

Ricordiamo che hanno diritto di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo le persone, fisiche e giuridiche, che credono di aver subito una violazione dei propri diritti fondamentali per come questi sono previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – e dai suoi protocolli aggiuntivi.

I fatti

Il Servizio per le informazioni sul contribuente – Serpico è una banca dati dell’Anagrafe tributaria che, come previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 (“Decreto n. 605/1973”), conserva i dati e le informazioni provenienti dalle dichiarazioni e denunce rivolte agli uffici delle autorità finanziarie e dalle relative indagini, nonché i dati e le informazioni che possono avere rilevanza ai fini fiscali.

Secondo le prove presentate dal ricorrente e non contestate dal Governo, esso comprende informazioni sulle spese di gas, acqua, elettricità e telefono, interessi passivi su passività, contributi previdenziali, bonifici bancari, dati sull’immatricolazione dei veicoli nel registro pubblico delle automobili , iscrizioni a società sportive e spese di viaggio dei contribuenti, l’iscrizione dei veicoli nel registro pubblico delle automobili, l’iscrizione a club sportivi e le spese di viaggio dei contribuenti, ecc.

Il 19 ottobre 2010 il ricorrente, attivista politico e membro del movimento “No Global”, apprende da un articolo di giornale che F.D., un agente della Guardia di finanza, aveva illecitamente sottratto informazioni che lo riguardano dell’Anagrafe Tributaria, in particolare, dalla banca dati del Servizio Informazione Contribuenti, e l’aveva passata a G.A., giornalista di una nota rivista italiana. L’articolo riportava anche che F.D. è stato accusato di aver ripetutamente avuto accesso alla banca dati per raccogliere informazioni riguardanti persone pubbliche su richiesta di G.A., che ha poi utilizzato tali informazioni per pubblicare articoli sulle stesse.

Il 21 gennaio 2011 il ricorrente presentò una denuncia penale contro F.D. e G.A. con la Procura della Repubblica di Milano.

 Nel frattempo, a seguito delle denunce depositate dalla Guardia di Finanza in data 23 febbraio, 14 luglio e 17 settembre 2010, era stato aperto un procedimento penale nei confronti di F.D. e G.A. per sospetto di accesso abusivo alla banca dati del Servizio Informazione Contribuente. L’atto d’accusa elencava trecentoventotto persone lese, compreso il ricorrente.

Nella sentenza è stato spiegato che l’accesso alla banca dati da parte del personale militare operante nelle sale operative veniva registrato su un apposito registro interno nel quale venivano registrati l’identificativo di chiamata della squadra nonché l’ubicazione, il luogo e l’ora di ciascun accesso. Dall’analisi di tali dati era emerso che l’accesso abusivo era stato effettuato utilizzando la password personale di F.D. e in un momento in cui questi era fisicamente presente nella sala operativa. L’11 febbraio 2010 il capo della sala operativa aveva denunciato le attività illecite di F.D.

La Guardia di Finanza ha sottoposto a F.D. ai provvedimenti disciplinari. Il 18 ottobre 2010 lo hanno sospeso dal servizio in via cautelare e il 21 aprile 2011 è stato spogliato del grado e messo a disposizione di un altro servizio come soldato comune.

Il 1° marzo 2013 il GIP di Brescia ha archiviato il procedimento penale successivamente avviato dal ricorrente sulla base del fatto che F.D. era già stato condannato per gli stessi fatti con sentenza dell’8 marzo 2011.

La decisione

La Corte ha stabilito che l’obbligo di esaurire le vie di ricorso nazionali richiede che un ricorrente faccia un uso normale delle vie di ricorso disponibili e sufficienti rispetto alle sue doglianze previste dalla Convenzione. L’esistenza dei rimedi in questione deve essere sufficientemente certa non solo in teoria ma anche in pratica, altrimenti non avranno l’accessibilità e l’effettività richieste.

Per essere efficace, un rimedio deve essere in grado di rimediare direttamente alla situazione contestata e deve offrire ragionevoli prospettive di successo.

Tuttavia, non sussiste alcun obbligo di ricorrere a rimedi inadeguati o inefficaci.

La questione di determinare se una procedura interna costituisca un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 35 § 1[2], che un ricorrente deve esaurire, dipende da una serie di fattori, in particolare la doglianza del ricorrente, la portata degli obblighi dello Stato ai sensi di quella particolare procedura Disposizione della Convenzione, rimedi disponibili nello Stato convenuto e circostanze specifiche del caso.

Ciò significa che un ricorrente non è tenuto a presentare ricorsi ad organi o istituzioni che non hanno il potere o la competenza per offrire un risarcimento effettivo per la doglianza in questione ai sensi della Convenzione.

La Corte, tuttavia, ha spesso sottolineato la necessità di applicare la regola dell’esaurimento con una certa flessibilità e senza eccessivo formalismo. Essa ha quindi riconosciuto che la regola dell’esaurimento non può essere applicata automaticamente; nel verificare se sia stato osservato è essenziale tenere conto delle circostanze particolari di ogni singolo caso.

Per quanto riguarda l’onere della prova, la Corte ricorda che spetta al Governo che invoca il mancato esaurimento dimostrare alla Corte che il rimedio era efficace, disponibile in teoria e in pratica al momento dei fatti. Una volta soddisfatto questo onere, spetta al ricorrente dimostrare che il ricorso avanzato dal Governo è stato effettivamente esaurito, o è stato per qualche motivo inadeguato e inefficace nelle particolari circostanze del caso, o che esistevano circostanze speciali che lo esentavano o lei da tale obbligo.

La Corte concorda con il Governo che la presentazione di una denuncia penale contro F.D. e G.A. non era un rimedio che avrebbe potuto fornire riparazione rispetto alle doglianze del ricorrente. Anche se il ricorrente fosse riuscito a ottenere un risarcimento dagli autori dell’accesso illegale, ciò non avrebbe comportato alcun obbligo da parte delle autorità nazionali di agire per impedire ulteriori abusi dei suoi dati personali. Resta quindi da determinare se esistessero altri rimedi a disposizione del ricorrente che egli era obbligato a esperire prima di presentare reclamo alla Corte.

Passando ai rimedi specifici elencati dal Governo, la Corte rileva che il rimedio previsto dall’articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall’articolo 2050[3] del Codice civile, il cui scopo è concedere un risarcimento, non può essere considerata adeguata rispetto alla doglianza del ricorrente. Il ricorrente lamentava il perdurare di una situazione di protezione inadeguata dei suoi dati personali conservati nella banca dati del Servizio d’informazione dei contribuenti e la persistente incapacità dello Stato di agire per prevenire abusi nel contesto dell’accesso alla banca dati. Ne consegue che un simile rimedio non sarebbe in grado di affrontare direttamente aspetti importanti delle doglianze del ricorrente.

La Corte rileva inoltre che, secondo il Governo, il ricorrente avrebbe potuto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 143[4] del Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale prevedeva che il Garante per la protezione dei dati potesse ordinare il titolare del trattamento dei dati ad adottare misure adeguate per rendere il trattamento dei dati conforme alla normativa vigente al fine di prevenire l’uso improprio e l’abuso dei dati personali.

In particolare, il Governo ha sottolineato che il Garante per la protezione dei dati avrebbe potuto ordinare al titolare del trattamento di bloccare volontariamente l’accesso ai dati, prescrivere misure appropriate o necessarie volte a rendere il trattamento dei dati conforme alle disposizioni applicabili o ordinare il blocco dell’accesso ai dati o vietato, in tutto o in parte, il trattamento di tali dati. Pertanto, il ricorrente avrebbe potuto chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di ordinare alle autorità nazionali di mettere in atto le necessarie misure operative e tecnologiche volte a proteggere i suoi dati personali da usi impropri e abusi.

Il ruolo dell’Autorità nazionale per la protezione dei dati personali.

Il ricorrente, da parte sua, ha obiettato in termini generali che la DPA non è un organo giurisdizionale.

A questo proposito, la Corte ricorda che la sua giurisprudenza non richiede che tutti i casi di ricorso interno siano giurisdizionali in senso stretto. Tuttavia, i poteri e le garanzie procedurali di cui dispone un’autorità sono rilevanti per determinare se il ricorso dinanzi ad essa sia effettivo.

Nei casi di autorità non giudiziarie, la Corte valuta se queste siano indipendenti e se siano concesse garanzie procedurali sufficienti alle autorità non giudiziarie. ricorrente.

 In conclusione, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia concesso alle autorità nazionali l’opportunità che in linea di principio è intesa ad offrire agli Stati contraenti l’articolo 35 della Convenzione, vale a dire la possibilità di prevenire o porre rimedio alle violazioni della Convenzione attraverso i propri strumenti giuridici.

 Alla luce di quanto precede, la Corte accoglie l’eccezione del Governo. Pertanto, la censura del ricorrente relativa all’asserita inadempienza da parte delle autorità dello Stato convenuto nel tutelare i suoi dati personali da abusi e abusi da parte della Guardia di Finanza è irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e deve essere respinta ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione.


[1]Link:  https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2225578/11%22],%22itemid%22:[%22001-238444%22]}

[2] ARTICOLO 35 Condizioni di ricevibilità 1. La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di quattro mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. 2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell’articolo 34, se: (a) è anonimo; oppure (b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi. 3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che: (a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o (b)  il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito. 4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

[3] Art.   2050   (Responsabilita’   per   l’esercizio  di  attivita’  pericolose).  –  Chiunque cagiona danno ad altri  nello  svolgimento  di  una  attivita’  pericolosa, per sua  natura  o  per  la natura dei mezzi adoperati, e’ tenuto al  risarcimento,  se  non  prova  di  avere  adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

[4] Art. 143 (Decisione del reclamo)

1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56 dello stesso.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita’ degli accertamenti.

3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l’interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all’interessato, il reclamo e’ deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all’articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.

4. Avverso la decisione e’ ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 152.

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Dott. Prof.( a.c.) Davide De Luca - Compliance & Cybersecurity Advisor - LinkedIn

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