Gli obblighi di trasparenza in capo all’Ente riguardo alla pubblicazione dei concorsi e rispetto della riservatezza per le persone con disabilità.
La posizione del Garante Privacy
Richiamati i seguenti documenti pubblicati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, “Garante”):
- Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati; (link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1793203 )
- Le linee guida in materia di trattamento dei dati personali, di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro, in ambito pubblico; (link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1417809 )
La normativa sulla trasparenza
Come noto, l’art. 19 D.Lgs 33/2023, sulla trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, con riguardo al reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale prevede che vengano pubblicati i bandi di concorso, i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di aggiornare i dati oggetto di pubblicazione.
Le FAQ di ANAC
Detto onere informativo viene illustrato dall’ANAC nelle proprie FAQ, ove si legge che l’art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 modificato dall’art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, 160, prevede che le pubbliche amministrazioni, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblicano, come già previsto nella norma previgente:
- i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione;
- i criteri di valutazione della Commissione;
- le tracce delle prove scritte.
A seguito delle modifiche normative sopra citate, le amministrazioni pubblicano anche:
- le tracce delle altre prove selettive;
- le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
La pubblicazione delle graduatorie
Con riguardo alla pubblicazione delle graduatorie, si pone l’esigenza di contemperare la trasparenza con la protezione dei dati personali. Ciò in previsione della eventualità che, per la tipologia di bando, si evincano particolari categorie di dati personali degli interessati. Tra i dati personali appartenenti a categorie particolari vengono annoverati, per quanto di stretto interesse in questa sede, i dati relativi alla salute (cfr. art. 9.1 del GDPR).
Già il Legislatore attraverso l’art. 7-bis, paragrafo 4, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. aveva stabilito che, laddove sia prevista la pubblicazione di atti o documenti, le P.A. “provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.
Le procedure selettive destinate ai disabili
La questione rileva in particolare per le procedure destinate ai disabili dove la pubblicazione delle graduatorie, con indicazione dei nominativi, darebbe evidenza pubblica (i.e., diffusione) di un dato – ancorché in forma generica – afferente il proprio stato di salute.
Il Garante per la protezione dei dati personali già nel 2014 con le proprie Linee guida in materia di trattamento di dati personali con riguardo agli oneri di trasparenza – doc web 3134436 -, (link: https://www.garanteprivacy.it/temi/pubblica-amministrazione-e-trasparenza/trasparenza-amministrativa ) aveva fra l’altro indicato che anche in presenza di obblighi di pubblicità sono valide le seguenti regole:
- vanno diffusi i soli dati personali la cui indicazione “in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall’atto”;
- in particolare sottolineava che è “del tutto vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute”;
- specificando che ciò implica che “è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici”.
Sempre l’Autorità per la protezione dei dati personali ha stabilito quanto di seguito riportato:
4. Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web la P.A. deve:
– individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;
– verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni;
– sottrarre all’indicizzazione (cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari, come ricordati al punto precedente.
5. La regola generale impone che “i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento”.
6. Di conseguenza, “è vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. (omissis)”
Il Garante, sull’argomento di che trattasi, ha sanzionato due soggetti pubblici:
- un comune (doc web 9116773) con una sanzione di 10.000 euro per trattamento illecito dei dati personali, in esito all’istruttoria svolta a seguito della segnalazione di una persona che aveva partecipato a un concorso circa la “possibilità di visualizzare, anche mediante il motore di ricerca Google e ancora dopo “(…) svariati anni (…)” dall’espletamento del suddetto concorso, l’elenco “(…) dei nominativi degli ammessi con riserva alla selezione pubblica, riservata ai lavoratori disabili (…)”;
- un’Azienda Ospedaliera e la Società che aveva fornito la Piattaforma informatica, con una sanzione, alla prima, di 80 mila euro, e alla seconda di 60 mila euro, che gestiva la piattaforma gestionale impiegata per lo svolgimento dei concorsi. La sanzione è scattata a seguito della rilevata possibilità, dovuta ad una errata configurazione dei sistemi, di visualizzare l’elenco dei codici attribuiti a ciascun candidato al momento dell’iscrizione al concorso. Di conseguenza, chiunque poteva accedere all’area personale del portale per visualizzare i contenuti dei documenti presentati dai partecipanti.
Sulle pagine del sito web aziendale dell’Ente va, quindi, condotta una attenta attività di sorveglianza volta ad evitare che nella sezione dedicata alla trasparenza – bandi di concorso compaiano nelle graduatorie che facciano riferimento alla disabilità dei dati da cui si possa inferire l’identità delle persone interessate (ad es. ricorrendo ad una semplice tecnica di pseudonimizzazione, a ciascun concorrente potrebbe essere assegnato un codice che andrà riportato nelle graduatorie, oggetto di pubblicazione). Detto per inciso, il ricorso a tecniche di pseudonimizzazione dovrà rappresentare la regola anche in fase di pubblicazione delle graduatorie riferite alle intermedie previa affissione nei locali dell’Ente. Si coglie l’occasione per sottolineare che le prove intermedie delle prove concorsuali non vanno pubblicate sul sito.
L’attività di sorveglianza, sopra menzionata, dovrà essere condotta con riguardo a tutti i concorsi anche a quelli risalenti nel tempo e, ove del caso, provvedere per quelle graduatorie che presentassero le generalità in chiaro dei concorrenti disabili, al loro oscuramento. Nel caso che la graduatoria con i nomi in chiaro non faccia riferimento al requisito della disabilità andrà comunque posta attenzione affinché l’altra documentazione afferente a quella procedura di reclutamento non faccia per connessione intendere tale situazione.
Altrettanta attenzione va posta anche nella pubblicizzazione all’interno delle pagine web del sito aziendale dei dati afferenti alla entrata in servizio di nuovi elementi evitando di far riferimento alla questione della disabilità.
La casistica
Infine, per le predette graduatorie (in generale, quindi, anche a quelle non dedicate ai disabili) si forniscono le seguenti istruzioni:

La decorrenza e la durata dell’obbligo di pubblicazione
Per quanto concerne la decorrenza e la durata dell’obbligo di pubblicazione, viene in soccorso il Legislatore, che attraverso l’art. 8, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ha stabilito due regole;
- la prima in merito alla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione, per rispettare la quale la ASL di Pescara deve provvedere ad una pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale; di fronte alla indeterminatezza del termine “tempestivo”, ci si può rifare ai fini di una sua quantificazione, sebbene senza carattere vincolante, alla relazione illustrativa del decreto in parola che individua un criterio oggettivo affermando che “tempestivamente” significa “a partire dalla data in cui gli atti hanno acquistato efficacia giuridica”;
- la seconda relativa alla durata del termine di pubblicazione: i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (è il caso delle graduatorie concorsuali) sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Le eccezioni che portano a sforare il termine dei 5 anni si hanno nei seguenti casi:
– gli atti i cui effetti travalicano la scadenza dei cinque anni, devono restare pubblicati fino a che non cessa la produzione di tali effetti;
– i dati riguardanti i titolari di incarichi politici, i dirigenti, i consulenti e i collaboratori, devono rimanere pubblicati per 3 anni successivamente alla scadenza dell’incarico;
– per le eventuali diverse durate previste dalla normativa in materia di privacy avendo comunque presente che i dati personali, una volta raggiunti gli scopi per i quali sono stati resi pubblici, devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria, per la documentazione in parola, resta comunque esercitabile il diritto di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 33/2023.