Gli obblighi di pubblicazione sul sito web aziendale. Adempimenti.

Alla luce del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “ Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. 8 giugno 2016, n. 132), si comunica che i soggetti destinatari di tale obbligo devono dare adempimento agli obblighi informativi in esso prescritti.

La modifica del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ad opera della normativa richiamata al precedente capoverso ha fatto si che alcuni dei precedenti obblighi informativi sono stati abrogati mentre ne sono stati inseriti di nuovi.

Sulla scorta di quanto sopra esposto si provvede, con la presente Circolare a fornire ai destinatari in indirizzo l’elenco degli obblighi informativi da adempiere. Per quanto esaustivo detto elenco non manleva i destinatari dall’applicare la normativa di cui all’oggetto in maniera puntuale ed esaustiva, individuando – pertanto – eventuali obblighi aggiuntivi non riassunti nella presente nota.

Tra gli obblighi informativi aggiunti e integrati/modificati, si annoverano:

  1. Atti di carattere normativo e amministrativo generale; l’estensione riguarda: 1.1  ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato, ivi inclusi 1.2 le misure anticorruzione, 1.3 i documenti di programmazione strategico-gestionale e 1.4 gli atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione OIV, compresi, per quest’ultimi, i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’Amministrazione (e non solo le attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, i nominativi ed i curricula dei componenti).
  2. Controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione; a tale riguardo si annoverano i seguenti: 2.1 il bilancio di previsione o il budget, 2.2 le relative variazioni e 2.3 il conto consuntivo o il bilancio di esercizio, nonché 2.4 tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti,
  3. Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche.
  4. Estensione dell’obbligo di pubblicazione, in particolare, 4.1 gliemolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica,
  5. Incarichi di collaborazione, consulenza o professionali, arbitrali, anche per le società controllate. L’omissione o incompleta pubblicazione comporta l’irrogazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.
  6. Concorsi; devono essere resi noti: 6.1 i criteri di valutazione della Commissione e 6.2 le tracce delle prove scritte,
  7. Performance: in sostituzione dell’entità del premio mediamente conseguibile devono essere resi evidenti i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione per l’assegnazione del trattamento accessorio.
  8. Enti pubblici vigilati, privati in controllo pubblico, società private partecipate: ove ricorra, devono essere pubblicati anche i provvedimenti in materia di 8.1 costituzione, 8.2 acquisto, 8.3 gestione,8.4 alienazione, 8.5 quotazione e 8.6 razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche,
  9. Beni immobili e la gestione del patrimonio: si pubblicano anche quelli detenuti,
  10. Carta dei servizi; la devono pubblicare anche i gestori dei pubblici servizi, assieme ai: 10.1  costi contabilizzati e  10.2 il relativo andamento nel tempo, così come deve avvenire per le P.A.,
  11. Tempi medi di pagamento; l’indicatore si estende: 11.1 alle prestazioni professionali nonché 11.2 all’ammontare complessivo dei debiti e 11.3 al numero delle imprese creditrici,
  12. Trasparenza del S.S.N.; deve essere possibile consultare tutti i pagamenti effettuati, in forma aggregata, per 12.1 tipologia di spesa, 12.2 ambito temporale e 12.3 beneficiario,
  13. Devono essere resi evidenti i criteri di formazione delle liste di attesa da parte dei soggetti: 13.1 pubblici e 13.2 privati.
  14. Obbligo di pubblicazione degli incarichi di consulenza, estendendosi a tutta la dirigenza sanitaria; tale obbligo riguarda anche i responsabili delle strutture semplici.

A titolo esemplificativo si allega la Tabella che elenca, sinteticamente, i dati che devono essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali.

Dati soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Premessa.

Il richiamo all’art. 9-bis, contenuto negli articoli 16, 17, 18, 20, 21 e 22 consente all’Ente di sostituire la pubblicazione on line dei documenti nella sezione “Amministrazione Trasparente”  con un collegamento ipertestuale alle banche dati di cui all’Allegato B del decreto.

Per ogni adempimento si riporta a titolo esplicativo il testo dell’articolo correlato.

Adempimenti informativi aggiunti/modificati/integrati

ATTI DI CARATTERE NORMATIVO E AMMINISTRATIVO GENERALE.

(art. 12, c. 1)[1]

TRASPARENZA PAGAMENTI DEL S.S.N.

(art.4-bis, c. 1 e 2)[2]

ACCESSO A DATI STATISTICI PER FINALITA’ SCIENTIFICHE.

(art. 5-ter)[3]

DECORRENZA E DURATA DELL’OBBLIGO  DI PUBBLICAZIONE (art. 8-c. 3 bis)[4]

PATRIMONIO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI (art. 14, c. 1 bis e c. 2) 

SULLA QUESTIONE SI E’ PRONUNCIATA NEGATIVAMENTE LA CASSAZIONE PER CUI CANCELLEREI QUESTO OBBLIGO

RESPONSABILE  DELLA  PUBBLICAZIONE. (artt. 14 e 47)

CONTROLLI SU ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ AMMINISTRAZIONE. (art. 31)

Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
(comma così sostituito dall’art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)

RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI TRASPARENZA  (art. 14, c. 1-quater)

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

(omissis)

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

(omissis)

CRITERI E TRACCE IN BANDI DI CONCORSO. (art. 19, c. 1)

Art. 19. Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
(comma così modificato dall’art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016)

(omissis)

BANDI DI CONCORSO (ART. 19, c. 2)

Art. 19. Bandi di concorso

(omissis)

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso.
(comma così modificato dall’art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016)

DATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E ALLA DISTRIBUZIONE DEI PREMI AL PERSONALE (ART. 20)

Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. (comma abrogato dall’art. 19 del d.lgs. n. 97 del 2016)

INCARICHI DI CONSULENZA. (art.41, c. 2)

Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
(comma introdotto dall’art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016)

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell’articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4. E’ pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all’accreditamento delle strutture sanitarie.

(omissis)

LISTE DI ATTESA. (art.41, c. 6)

Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

                                    ……………………………………………………..

Per quanto attiene agli oneri di pubblicazione previsti dal Codice degli Appalti, alla luce degli adempimenti informativi in integrazione con il Decreto Trasparenza. Si riportano gli Obblighi informativi aggiunti/modificati/integrati

PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA (art. 29, d.lgs. n. 50/2016)

Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 20, lettera d), della legge n. 55 del 2019)

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, con le banche dati dell’ANAC, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L’insieme dei dati e degli atti condivisi nell’ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

PROVVEDIMENTI  AMMINISTRATIVI.  (Art.  23  c.1 let.”b” del D.lgs.33/2013)

PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE (Art. 37 del D.lgs.33/2013).

Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(articolo così sostituito dall’art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Legge  6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
(G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)

Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)

(omissis)

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(comma così modificato dall’
art. 8, comma 2, legge n. 69 del 2015)

(omissis)

ADEMPIMENTI  INFORMATIVI  ANTICORRUZIONE  (Art. 37 del D.lgs.33/2013).

ADEMPIMENTI BANCHE DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) (4bis del D.lgs.33/2013)

Il testo dell’art. 4-bis D.Lgs. n. 33/2013 è riportato sopra.


[1] Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti.  di valutazione (comma così modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 97 del 2016)

[2] Art. 4-bis. Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche (articolo introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 97 del 2016)

1. L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[3] Art. 5-ter. Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche
(articolo introdotto dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

 1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:

a) l’accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell’elenco redatto dall’autorità statistica dell’Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l’accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l’ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;

c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l’accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l’utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E’ fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l’identificazione dell’unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l’impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l’utilizzo di questi ultimi avvenga all’interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell’ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell’Istat, adotta le linee guida per l’attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:

a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all’attività svolta e all’organizzazione interna in relazione all’attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;
c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;

d) i criteri per l’accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all’adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;

e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall’ente di ricerca e dai singoli ricercatori.

4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.

5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.

[4] Art. 8. Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.
(comma così modificato dall’art. 8 del d.lgs. n. 97 del 2016)

3-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni. (comma aggiunto dall’art. 7 del d.lgs. n. 97 del 2016)

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Dott. Prof.( a.c.) Davide De Luca - Compliance & Cybersecurity Advisor - LinkedIn

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