Il Garante dà l’ok al nuovo sistema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari che andrà in vigore dal 1° gennaio 2026.

La risposta dell’Autorità alle richieste di chiarimenti ricevute

Normativa di riferimento

VISTO l’art. 10-bis del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, il quale prevede che, per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023:

– i soggetti che inviano al Sistema Tessera sanitaria (di seguito, Sistema TS) i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini per la dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, per le fatture i cui dati sono inviati al medesimo Sistema TS;

– i dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva;

– con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli artt. 9 e 32 del Regolamento, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell’articolo 2-sexies del Codice, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato;

VISTO l’art. 2, comma 6-quater, del citato d.lgs. 127/2015, in materia di obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il quale prevede che:

– i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, all’Agenzia delle entrate, dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei medesimi al Sistema TS;

– a decorrere dal 1° gennaio 2024, tali soggetti adempiono al predetto obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS attraverso strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati;

– i dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva;

– con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli artt. 9 e 32 del Regolamento, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell’art. 2-sexies del Codice, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato;

VISTO, inoltre, l’art. 50 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, relativo al Sistema TS;

VISTO l’art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, e i relativi decreti attuativi adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, con riguardo alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;

VISTE le note inviate in data 30 maggio 2023 e in data 10 novembre 2023, con cui sono stati trasmessi all’Autorità, ai fini dell’acquisizione dei pareri di competenza, i due seguenti schemi di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione, volti a disciplinare le finalità e le modalità di utilizzo – da parte dell’Agenzia delle entrate – dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS, contenuti, rispettivamente, nelle fatture relative a prestazioni sanitarie e nei corrispettivi, le modalità e i termini di acquisizione dei dati, le misure di sicurezza per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e l’utilizzo dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva:

a) schema di decreto ai sensi dell’art. 10-bis del d.l. 119/2018, concernente le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema TS;

b) schema di decreto ai sensi dell’art. 2, comma 6-quater, del d.lgs. 127/2015, concernente le modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema TS;

Il parere favorevole del Garante

Il nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, che andrà a regime dal 1° gennaio 2026, è in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

È quanto sancito dal Garante con il parere favorevole del 7 dicembre 2023, il Garante privacy ha infatti ritenuto che il decreto del MEF sulle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera sanitaria individuasse misure appropriate a tutela dei dati sanitari degli assistiti. 

L’Agenzia delle entrate potrà acquisire i soli dati effettivamente indispensabili ai fini fiscali, mentre saranno esclusi i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito). L’attuale quadro normativo, in vigore – salvo proroghe – fino al 31 dicembre 2025, prevede che in nessun caso una fattura elettronica relativa all’erogazione di una prestazione sanitaria nei confronti degli assistiti debba essere emessa attraverso il Sistema di Interscambio.

About Author /

Dott. Prof.( a.c.) Davide De Luca - Compliance & Cybersecurity Advisor - LinkedIn

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search