DELIBERA 17 ottobre 2024 – Approvazione del codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale e accreditamento dell’organismo di monitoraggio. (Provvedimento n. 618). (24A06197) (GU Serie Generale n.278 del 27-11-2024)

Con delibera  del 17 ottobre 2024, il garante per la protezione dei dati personali (di seguito, “Garante”) ha approvato il codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale e accreditamento dell’organismo di monitoraggio.[1]

Il documento in esame dovrà essere attenzionato dai titolari del trattamento (enti e aziende) per il tramite degli uffici Acquisti e dei sistemi Informativi aziendali, chiamati costantemente a confrontarsi con suddette tematiche, sia in fase di stipula dei capitolati di gara che in fase di acquisto e utilizzo dei software gestionali.

Come noto l’adesione ad un codice di condotta puo’ essere utilizzata come elemento di  responsabilizzazione (c.d. accountability), in quanto consente di dimostrare la conformità dei trattamenti  di  dati,  posti  in  essere  dai   titolari   e/o  dai responsabili  del  trattamento che vi aderiscano, ad alcune disposizioni o principi del regolamento, o al regolamento nel suo insieme (cfr. cons. 77 e articoli 24, par. 3, e 28,  par.  5,  e  32, par. 3 del regolamento).

Per questo motivo il Garante incoraggia lo sviluppo  di  codici  di condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di  promuovere un’attuazione effettiva del regolamento, aumentare  la  certezza  del diritto per titolari e responsabili del trattamento e  rafforzare  la fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei  trattamenti di dati che li riguardano;

Le imprese produttrici del software gestionale aderenti ad Assosoftware hanno promosso l’adozione del presente  codice di condotta sulla base di quanto previsto dall’art. 40 del regolamento (UE) n. 679/2016 – regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito denominato «Regolamento» o «GDPR») emerge la concreta esigenza per le imprese produttrici rappresentate da Assosoftware di assicurare che le attività dalle stesse svolte nell’ambito dell’intero ciclo di vita del  software gestionale,  dalla sua progettazione,  produzione e sviluppo sino  alla sua installazione e messa in esercizio, si conformino ad elevati livelli di protezione dei dati personali, allo scopo di favorire il rispetto del regolamento e di rafforzare la fiducia degli utilizzatori del software verso l’adozione dei soluzioni gestionali in grado di realizzare la transizione digitale e l’innovazione produttiva. Il software gestionale, infatti, consente l’automazione dei principali  processi interni di imprese (es. processi di approvvigionamento,  gestione del magazzino, vendite, fatturazione, rapporti con i clienti, gestione documentale etc.), di professionisti  (es.  software per la gestione dello studio professionale, delle attività contabilità’, tributarie, lavoristiche, legali e fiscali) e delle Pubbliche Amministrazioni (es. processi di  e-procurement,  gestione  delle  gare  e  commesse, etc.), con un evidente e notevole impatto sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali.

I produttori del software hanno inteso attraverso il presente codice definire un sistema uniforme ed avanzato di regole di condotta e misure tecniche e organizzative, per assicurare  che  i software prodotti e resi disponibili sul mercato siano sviluppati nel rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla  progettazione (by design) e per impostazione predefinita (by default), al  fine  di dimostrare la conformita’ alle  disposizioni  del  regolamento  e  di rafforzare  la  fiducia  verso  la  digitalizzazione  dei  servizi  e processi  degli  operatori  economici   ed   istituzionali   che   li utilizzano, assicurando  un  adeguato  livello  di  tutela  dei  dati personali trattati tramite l’impiego dei medesimi software.

  L’adozione del presente codice di condotta e l’adesione da parte delle Software House (SWH) per uno o piu’ prodotti dagli stessi sviluppati sono volte quindi a promuovere tra i clienti richiedenti  ed  utilizzatori di Software Gestionali:

i. la conformità by design/default  di  tali   Software   al regolamento ed alla normativa nazionale  applicabile  in  materia  di protezione dei dati;[2]

ii. l’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative offerte dai Produttori in relazione all’intero ciclo di vita dei Software sviluppati, ove impiegati  per  attività  di  trattamento  di  dati personali.

Il codice in esame ha ad oggetto  non  solo  le  attività  di progettazione e sviluppo dei Software, che di regola  non  comportano il  trattamento  di  dati  personali,  ma  anche  le   attività   di installazione,   test,   collaudo,   assistenza,    manutenzione    e aggiornamento  dei  Software  Gestionali,  che   possono   comportare operazioni di trattamento di dati personali eseguite  dai  Produttori per conto dei clienti.[3]

Queste ultime attività possono essere svolte in diversi contesti:

(i)  on premise, ossia quando il Software   è   installato   su infrastrutture, apparati e sistemi del cliente  (o  di  fornitori  di quest’ultimo), e

(ii) cloud, laddove il cliente utilizzi il Software del  produttore  attraverso  infrastrutture   rese   disponibili   da quest’ultimo (direttamente o tramite suoi sub-fornitori).

Ambito di applicazione

Il codice di condotta e’ riferito alle attivita’ di trattamento di dati personali poste  in  essere  dai  produttori  del software nei contesti di cui in premessa, limitatamente al territorio dello  Stato  Italiano  ed  e’  applicabile  unicamente   a   livello nazionale.

Detto codice di condotta e’ applicabile nei  confronti di ciascun software gestionale.

Definizioni

Ai fini del presente codice di condotta,  si  applicano  le definizioni previste dall’art. 4 del regolamento.

Ai medesimi fini, si intende per:

      a) produttori del software (anche produttore, Software House  o SWH): le imprese che  progettano,  sviluppano  e  producono  Software Gestionali;

      b) software gestionale: i programmi di elaborazione elettronica che consentono ad aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni di automatizzare, informatizzandoli, i processi di  organizzazione  e gestione delle rispettive attività;

      c) servizi: i servizi relativi alle attività di installazione, messa in esercizio, assistenza, manutenzione, gestione, aggiornamento del software gestionale prodotto dalla SWH;

      d)  Attività  di  Sviluppo:  le  attività  di  progettazione, sviluppo e produzione del software gestionale, che non comportano  di regola lo svolgimento di attività di trattamento di dati personali;

      e) clienti: i soggetti che richiedono ai Produttori lo sviluppo ed installazione dei Software Gestionali e le connesse  attività  di manutenzione ed assistenza, sottoscrivendo i  relativi  contratti  od accordi di licenza e utilizzo;

      f) Utenti: le persone fisiche (quali, ad  es., rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori) autorizzate (i) dal cliente ad accedere ed utilizzare  per  suo  conto  il  Software  e  i  relativi servizi, e/o (ii) dal produttore del software a svolgere i servizi;

      g)  Accordo  sul  trattamento  dei  dati  personali:  l’accordo scritto  sul  trattamento  dei  dati   personali   sottoscritto   dal produttore del software e dal  cliente  ai  sensi  dell’art.  28  del regolamento per lo svolgimento dei servizi;

Progettazione e sviluppo di SW Gestionali nel rispetto dei Privacy by design e by default

Le  Attivita’  di  Sviluppo  dei  Software  Gestionali  sono improntate al rispetto dei principi di protezione dei dati sin  dalla progettazione e per impostazione predefinita, di cui all’art. 25  del regolamento,  e  vengono  documentate  dai  produttori  del  software attraverso:

      i) la valutazione dei rischi dei trattamenti dei dati personali cui il software gestionale e’ preordinato;

      ii)  la  previsione  di  funzionalita’,   misure   tecniche   e organizzative  che  consentano   al   cliente,   quale   titolare   o responsabile del trattamento, di garantire  un  adeguato  livello  di protezione  ai  dati  personali  trattati  attraverso   il   software gestionale;

      iii) la comunicazione in  modo  trasparente  al  cliente  delle caratteristiche di sicurezza e di  privacy  by  design  del  software gestionale,  in  modo   che   possa   valutare   sotto   la   propria responsabilita’ se,  sul  piano  tecnico,  il  medesimo  Software  e’ conforme alle proprie esigenze e alle caratteristiche specifiche  del trattamento di dati  personali  che  intende  effettuare  tramite  lo stesso. Ove il  cliente  ritenga  necessarie  misure  aggiuntive,  il produttore del software puo’ valutarne la fattibilita’ tecnica e  gli oneri associati.

Nella progettazione e sviluppo dei  Software  Gestionali,  i Produttori si attengono alle  misure  indicate  nell’allegato  A  del presente codice al fine di:

     –   assicurare un adeguato livello di protezione dei dati personali trattati tramite il software gestionale;

     – offrire le idonee garanzie richieste, a livello  tecnico  e  di sicurezza, dal regolamento;

     – facilitare, anche attraverso il riferimento alle corrispondenti disposizioni del regolamento e delle norme internazionali pertinenti, i clienti, gli Interessati, ecc. nelle  valutazioni sulla conformità del Software ai requisiti del presente codice.

Ruolo della SWH quale responsabile del trattamento: garanzie, obblighi e responsabilita’

Attraverso l’adesione al presente codice il  produttore  del software  assicura  l’adeguatezza  delle  garanzie   prestate   quale responsabile o Sub-responsabile del trattamento, ai  sensi  dell’art. 28, par. 1,  del  regolamento,  ferma  restando  la  possibilità  di integrare eventualmente tali garanzie  anche  tramite  l’adesione  ad ulteriori codici di condotta, ove applicabili, oppure  certificazioni o l’adesione a best practice di settore  (quali,  ad  es.,  le  norme ISO).

Non rientra tra gli obblighi a  carico  del  produttore  del software  la  determinazione  dei  presupposti  di   liceità   delle attività di trattamento dei dati svolte per conto del cliente. Resta ferma la possibilità per il produttore del software di rifiutarsi di eseguire attività di trattamento dei dati che risultino  palesemente in contrasto con la vigente normativa in materia  di  protezione  dei dati personali, dandone evidenza al cliente.

Accordo sul trattamento dei dati personali con il cliente

Il produttore del software stipula  con  il  cliente,  anche  in  forma elettronica, un Accordo sul trattamento dei dati personali  ai  sensi dell’art. 28 del regolamento e in osservanza delle  Linee  guida  del Comitato Europeo per la  Protezione  dei  Dati  («EDPB»)  attualmente applicabili a tale riguardo (cfr. Linee Guida n. 7/2020). 

Laddove i servizi siano erogati  ad  un  elevato  numero  di clienti, il produttore del software puo’ proporre un  proprio  schema di Accordo ex art. 28, contenente tutti gli elementi di cui  all’art. 28.3 e avente condizioni contrattuali uniformi  e  indicazione  delle misure tecniche e organizzative garantite, che  permetta  un’omogenea ed efficace gestione degli obblighi assunti.

Ricorso della SWH a sub-responsabili del trattamento

Ai  fini  del  presente  articolo,   si   configura   quale «Sub-responsabile»  del  trattamento  il  soggetto  esterno  (persona fisica o giuridica), a  cui  sono  affidati  dalla  SWH  servizi  che comportano un trattamento di dati personali effettuato  dal  medesimo produttore  quale  responsabile  o  Sub-responsabile  per  conto  del cliente e che abbiano un rapporto di  diretta  dipendenza  funzionale rispetto ai servizi o attivita’ oggetto del contratto in  essere  tra il produttore del software ed il medesimo cliente, quale titolare del trattamento.

Trattamenti per i quali la SWH agisce in qualita’ di titolare del trattamento

Il produttore del software agisce in qualita’  di  titolare del trattamento dei dati personali riferiti al cliente, ove si tratti di  persona  fisica,  e/o   alle   persone   fisiche   che   sono   i rappresentanti, esponenti, referenti, dipendenti e collaboratori  del cliente (ove si tratti di persona giuridica,  ente  o  associazione), acquisiti per lo svolgimento delle proprie attivita’  amministrative, contabili, organizzative e  tecniche  correlate  o  strumentali  alla gestione del rapporto contrattuale con il medesimo cliente  (ad  es., per la definizione e sottoscrizione del contratto,  fatturazione  dei servizi, gestione di accessi ed uso del software gestionale, gestione e manutenzione dei relativi  sistemi  e  piattaforme,  assistenza  ed attivita’ di help-desk a supporto degli Utenti  del  cliente,  ecc.).

Per le attivita’ di trattamento dei dati personali svolte in qualita’ di titolare del trattamento, il produttore del software e’ tenuto al rispetto dei conseguenti obblighi previsti dal regolamento,  ad integrazione degli obblighi allo stesso direttamente spettanti  quale responsabile  o  Sub-responsabile  del   trattamento   in   base   al regolamento e al codice di condotta.

Il produttore del software, quale titolare del  trattamento, puo’ trattare i dati personali riferiti  al  cliente  e  ai  relativi Utenti (raccolti attraverso l’accesso e l’uso  del  software  gestionale  e  delle  relative   funzionalita’) esclusivamente in forma aggregata, mediante il calcolo  di  opportune metriche e indicatori, per il perseguimento  di  legittimi  interessi correlati a finalita’ statistiche, di analisi, studio e ricerca volte a migliorare la sicurezza, le  prestazioni  e  le  funzionalita’  dei medesimi Software e dei connessi servizi,  a  beneficio  anche  degli stessi clienti che ne fruiscono. Per tali  finalita’, l’elaborazione dei predetti dati personali e’ effettuata dal produttore del software previa adozione di tecniche di  pseudonimizzazione  o  cifratura  dei dati in modo tale  da  limitare  la  diretta  riconducibilita’  delle informazioni agli Interessati, nonche’ sulla  base  della  preventiva informativa fornita agli interessati circa le suddette finalita’  del trattamento e i legittimi interessi perseguiti.

Analisi dei rischi e valutazione d’impatto sulla protezione dati

Il  produttore  del  software,  per  quanto  di   relativa competenza,  avuto  conto  della  natura  dei  dati,  del   tipo   di trattamento effettuato nonche’ delle informazioni  in  suo  possesso, coopera con il  cliente  per  permettergli  di  adempiere  ai  propri obblighi di legge  in  tema  di  analisi  dei  rischi  e  valutazione d’impatto  sulla  protezione  dati,   fornendogli   le   informazioni concernenti le  caratteristiche  ed  il  funzionamento  del  software gestionale a livello tecnico, nonche’ le  correlate  funzionalita’  e misure di  sicurezza.  A  tal  fine,  oltre  alle  informazioni  gia’ contenute nel contratto di servizio e  nell’Accordo  sul  trattamento dei dati personali, il produttore del software potra’ procedere  alla fornitura di certificazioni, attestazioni e documentazioni tecniche e di sicurezza basate su standard di riferimento del  settore,  nonche’ dell’eventuale,  ulteriore  documentazione  tecnica  e  di  sicurezza predisposta dal medesimo produttore a tal fine.

Resta fermo, l’adempimento da parte del produttore del  software,  quale  titolare del trattamento, degli obblighi in  tema  di  analisi  dei  rischi  e adozione delle adeguate misure tecniche ed organizzative, nonche’  di valutazione d’impatto sulla protezione dati previsti  dagli  articoli 24, 25, 35 e 36 del regolamento.

Misure adottate per la sicurezza del trattamento dei dati personali

Qualora il software gestionale sia utilizzato in  modalita’  on  premise,  resta esclusa dalla responsabilita’ del produttore del software  l’adozione delle misure idonee a proteggere le infrastrutture,  i  sistemi  e  i dispositivi utilizzati dal cliente per accedere al Software (tra cui, ad esempio, le attivita’ di salvataggio e backup dei dati personali e protezione dell’infrastruttura da malware).

Gli  eventuali  aggiornamenti  e  modifiche  del  software gestionale apportati via via nel tempo dal produttore  del  software, anche in rapporto all’evoluzione tecnologica non potranno  comportare una riduzione  del  livello  di  sicurezza  complessivo  dei  servizi erogati e delle attivita’ prestate.

Il  produttore  del  software  si  impegna  a  mettere   a disposizione in modo trasparente  una  descrizione  delle  misure  di sicurezza applicate allo scopo di consentire al cliente  di  valutare la rispondenza  del  software  gestionale  acquistato  rispetto  alle proprie esigenze e requisiti di sicurezza.

Nel caso in cui il produttore del software svolga attivita’ tecniche riconducibili alle funzioni di  amministratore  di  sistema, fermo quanto previsto al precedente art. 4.4,  lo  stesso  produttore provvede, nei termini individuati nell’Accordo  sul  trattamento  dei dati personali con il cliente, all’attuazione di misure organizzative e tecniche  adeguate  nel  rispetto  del  Provvedimento  del  Garante recante  misure  e  accorgimenti  in  materia  di  amministratori  di sistema.

Gestione degli incidenti di sicurezza

Il produttore  del  software  assicura  l’adozione  di  una procedura documentata che regolamenti la gestione degli incidenti  di sicurezza che possano configurare una violazione dei  dati  personali (c.d. «Data Breach») ai sensi dell’art. 4, par.  1,  numero  12)  del regolamento. La procedura deve definire nello specifico le azioni che il produttore del software, quale responsabile del trattamento,  deve porre in essere, nonche’ le  informazioni  che  deve  necessariamente fornire ai clienti per consentire l’adempimento dei relativi obblighi ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento.

La  procedura  deve  garantire  l’adeguato   e   tempestivo coinvolgimento del responsabile della Protezione  dei  Dati  e  delle funzioni interne (es. assistenza, IT, ricerca e sviluppo) interessate dall’incidente, nonche’ la  tempestiva  adozione  di  misure  atte  a limitare o mitigare l’impatto del medesimo sui trattamenti.

Qualora, in base alle verifiche interne  condotte,  risulti confermata  con  ragionevole  grado  di  certezza  l’esistenza  della violazione, il produttore del  software  ne  dara’  comunicazione  al cliente senza ingiustificato  ritardo,  e  comunque,  ove  possibile, entro 48 ore, fermo restando che e’ esclusivo onere del cliente,  ove titolare del trattamento, stabilire se l’incidente e’  classificabile come Data Breach e se il rischio  per  gli  interessati  e’  tale  da richiedere la notifica all’Autorita’ di controllo e la  comunicazione agli interessati coinvolti ai sensi dei richiamati articoli 33  e  34

del regolamento. Sara’ altresi’  onere  del  cliente,  qualora  operi quale responsabile del trattamento  per  conto  di  un  titolare  del trattamento,  informarlo  tempestivamente  non  appena  ricevuta   la comunicazione della potenziale violazione da parte  della  SWH  quale Sub-responsabile di tale trattamento.

I produttori del software  devono  assicurare  il  rispetto degli  obblighi  del   presente   articolo   anche   da   parte   dei sub-responsabili di cui si  avvalgono  ai  fini  dell’erogazione  dei servizi al cliente,  vincolandoli a comunicare alla Software House in modo tempestivo e senza ingiustificato ritardo eventuali incidenti di sicurezza, non appena ne siano venuti a conoscenza.

Assistenza al cliente nella gestione delle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati

In  relazione  alle  misure  organizzative  e  tecniche  da adottarsi al fine di prestare assistenza al cliente,  quale  titolare del trattamento, nel  riscontro  delle  richieste  di  esercizio  dei diritti degli interessati di cui al  capo  III  del  regolamento,  il produttore di Software si impegna, ove tecnicamente possibile in base alle  caratteristiche  del   software   gestionale,   a   mettere   a disposizione  del  cliente  funzionalita’  che  gli   consentono   di effettuare le operazioni volte a rettificare,  cancellare,  accedere, estrapolare o esportare (ove necessario, in un  formato  strutturato, comunemente usato e leggibile  da  una  macchina)  i  dati  personali trattati per il tramite del medesimo Software, nonche’ a limitarne il trattamento, fornendo idonee  informazioni  esplicative  al  riguardo anche nell’ambito della documentazione tecnica  resa  disponibile  al cliente medesimo in ambito contrattuale. Laddove  non  sia  possibile fornire, anche tenuto conto dello stato  dell’arte  e  dei  costi  di attuazione, funzionalita’ di prodotto che consentano  al  cliente  di compiere le operazioni di trattamento cui  sopra,  il  produttore  di Software si impegna a fornire al cliente l’assistenza ragionevolmente necessaria per l’evasione delle richieste di  esercizio  dei  diritti degli Interessati.

Laddove  riceva  direttamente  richieste  da  parte  di  un interessato concernenti il trattamento di dati  personali  effettuato per  conto  del  cliente  tramite  i  servizi  relativi  al  software gestionale, il produttore di Software,  quale  responsabile  di  tale trattamento, puo’ invitare  l’interessato  a  rivolgersi  al  cliente quale titolare o comunicare tempestivamente a quest’ultimo la istanza ricevuta dall’interessato, entro un termine ragionevole non superiore a dieci giorni lavorativi dalla loro  ricezione.  ln  relazione  alle suddette richieste, anche ove ricevute direttamente dal  cliente,  il produttore si impegna comunque a  collaborare  con  il  cliente,  per quanto di relativa competenza, nella fornitura delle informazioni  in suo  possesso  che  possano  risultare  utili  alla  gestione   della richiesta dell’interessato.

Trasferimento dei dati in Paesi terzi al di fuori della UE

Ai fini dello svolgimento dei servizi oggetto del  presente codice, il produttore del software si impegna di regola a svolgere il trattamento dei dati personali mediante infrastrutture e  piattaforme situate in Paesi della  UE/SEE.  Ove,  per  lo  svolgimento  di  tali servizi, si renda  necessario  per  la  SWH  avvalersi,  per  ragioni organizzative e/o tecniche,  anche  di  infrastrutture  collocate  in Paesi terzi al di fuori della UE/SEE o comunque di  sub-responsabili,le  cui  attivita’  possano  comportare  un  trasferimento  di   dati personali al di fuori della UE/SEE, quest’ultima si impegna a:

      a)  svolgere  il  trattamento  dei  dati   personali   mediante infrastrutture e piattaforme situate in Paesi terzi per i quali:

        (i)  la  Commissione  europea  abbia  comunque   riconosciuto l’adeguatezza del livello di protezione dei dati personali  garantito da tali Paesi, ai sensi dell’art. 45 del regolamento;

        (ii) siano applicabili le garanzie appropriate o le ulteriori condizioni previste dai successivi articoli 46 e ss. del regolamento;

      b) avvalersi di sub-responsabili che svolgono il trattamento di dati personali nell’ambito del territorio dei suddetti  Paesi,  senza effettuare attivita’, servizi od operazioni, anche a livello tecnico, che comportino un trasferimento  dei  dati  personali,  trattati  per conto del cliente, al di fuori della UE/SEE, se non in accordo con il cliente ed in presenza di misure di salvaguardia adeguate o  garanzie supplementari, ove richieste.

Il  produttore  del  software  informa  preventivamente  il cliente  riguardo  ad  eventuali  attivita’  e  servizi  che  possano comportare un trasferimento di dati personali in Paesi  terzi  al  di fuori della UE/SEE, fornendo  indicazioni  specifiche  sul  Paese  di destinazione e sulla sussistenza di adeguate garanzie ai sensi degli articoli 44 – 49 del regolamento, al fine di  permettere  al  cliente quale titolare del trattamento di impartire le necessarie  istruzioni mantenendo la ocumentazione atta a dimostrare le misure adottate  in proposito.


[1] Per una lettura approfondita del documenti si rinvia alla versione integrale consultabile al seguente  Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/27/24A06197/SG

[2] v., in particolare,  il  d.lgs.  n.  196/2003 e s.m.i, recante  il  codice  in  materia  di  protezione   dei   dati personali.

[3] es.: attività di migrazione dati finalizzata all’installazione   del   Software,   attività   di   assistenza   e aggiornamento SW con accesso da remoto, acquisizione  o  esportazione di copia di dati  per  verifica  di  problematiche  tecniche,  ecc.

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Dott. Prof.( a.c.) Davide De Luca - Compliance & Cybersecurity Advisor - LinkedIn

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